730: diritto al rimborso anche se cessa rapporto di lavoro

Ho presentato il 730 ad aprile e risultavo a credito. Poi a maggio mi sono dimesso. Come devo fare per ottenere il rimborso?

In questo caso il contribuente non deve far nulla perché la dichiarazione dei redditi che riporta i dati del vecchio sostituto d’imposta si considera comunque valida anche se, dopo la presentazione del modello, il rapporto di lavoro è cessato a causa del licenziamento o delle dimissioni del dichiarante.

A tal riguardo nella Circolare 14/E del 2013 l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che “in caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto a operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati (…) o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti”.

Se dunque, in un momento successivo alla consegna del 730, il contribuente cessa il proprio rapporto di lavoro, per un licenziamento o per dimissioni, a prescindere da quale sia la sua condizione nell’immediato futuro (potrebbe essere infatti essere occupato in una nuova azienda o rimanere disoccupato), è comunque alla vecchia azienda, cioè all’ex sostituto d’imposta, che spetterà l’onere dei rimborsi fiscali, e tali rimborsi avverranno con la conseguente riduzione delle ritenute sui compensi degli altri dipendenti.

Qualora però il conguaglio a credito non dovesse essere effettuato, il contribuente, seppur con tempi più rallentati, avrebbe comunque la possibilità di recuperare quel credito presentando la dichiarazione dei redditi l’anno successivo.

Viceversa in caso di debito, il sostituto d’imposta, non avendo la possibilità materiale di effettuare il conguaglio (non c’è infatti la busta paga da cui trattenere l’importo), “comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente (tramite F24, ndr).

In alternativa, i contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40% mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta”.

 

Per informazioni: www.caf.acli.it