Affitto: il reddito lo dichiarano tutti i proprietari

Ho un immobile di proprietà in condivisione ad 1/3 con mia madre e mia sorella. Adesso ci abito io, ma visto che sono in procinto di trasferirmi vorrei darlo in affitto. Quello che vorrei sapere è se posso stipulare io solo un contratto d’affitto, escludendo mia madre e mia sorella, ovviamente con il loro benestare. In pratica, se risultassi come unico locatore potrei dichiarare al 100% il reddito della locazione o dovrei comunque ripartirlo con le altre due comproprietarie, sebbene non indicate nel contratto? Me lo domando perché su internet ho trovato diversi articoli che confermano la possibilità di dichiarare io solo il reddito conseguito.

Non sappiamo quali articoli abbia letto il richiedente, fatto sta che non siamo in condizione di confermare la correttezza di quanto scritto nel quesito. Teoricamente egli potrebbe anche stipulare un contratto di locazione figurando come unico titolare, senza che appaiano le altre due comproprietarie, cioè la madre e la sorella. Per questo basterebbe infatti una nota di assenso da parte loro.

Ciò non toglie, però, che secondo le regole del nostro ordinamento fiscale il richiedente non potrebbe comunque dichiarare, lui da solo, il 100% del reddito da locazione, pur figurando come unico comproprietario locatore, ma lo stesso reddito, appunto, andrebbe dichiarato anche dalla madre e dalla sorella, secondo le effettive quote di possesso che sussistono sull’immobile. In pratica, anche se loro non figureranno nel contratto di locazione, quel reddito, volenti o nolenti, gli spetterà comunque, e dovranno dunque dichiararlo.

Fare invece come ha prospettato il richiedente, dichiarare cioè al 100% il reddito della locazione, pur in presenza di altre due comproprietarie, significherebbe violare il principio dei redditi fondiari stabilito dal TUIR, secondo cui “i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso”.

Inoltre “nei casi di contitolarità della proprietà o altro diritto reale sull\’immobile o di coesistenza di più diritti reali su di esso, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto”.

Per informazioni: www.caf.acli.it