Anche alle colf deve essere consegnato l’ex Cud 2016

L’assistente familiare di mia madre mi ha richiesto il “Cud” per l’anno passato, dicendomi che ne ha bisogno per la dichiarazione dei redditi e il permesso di soggiorno. Anche i datori di lavoro domestico devono farlo?

Nel rapporto di lavoro domestico, il datore di lavoro non è sostituto di imposta perchè, in considerazione della specialità di questo rapporto di lavoro, il legislatore ha ritenuto che fosse eccessivamente oneroso prevedere in capo al datore di lavoro domestico l’adempimento dei relativi obblighi.

Il “sostituto d’imposta” è infatti un soggetto che sostituisce il contribuente nei rapporti con l’amministrazione finanziaria, trattenendo le imposte dovute sui compensi che lo stesso ha diritto di percepire, per versarle direttamente allo Stato: è il tipico rapporto che si instaura tra il lavoratore e l’impresa, ove sul compenso certificato in busta paga come “lordo”, il datore di lavoro opera le trattenute previdenziali e fiscali previste dalla legge, per versarle direttamente allo Stato.

Esso dunque è un importante intermediario tra il contribuente e il fisco, su cui gravano importanti obblighi di certificazione, tra cui il rilascio della busta paga mensile e della Certificazione unica (ex Cud) annuale, con cui il datore di lavoro dichiara, al lavoratore e al fisco, quali sono le somme che ha trattenuto e versato.

Nel rapporto di lavoro domestico il datore di lavoro invece, non trattiene alcunchè, in quanto il lavoratore, per poter versare le tasse dovute, sui compensi percepiti, dovrà effettuare ex se la dichiarazione dei redditi.

Dunque, il rilascio della certificazione dei compensi annuali, non è un obbligo normativamente sanzionato, come per i datori di lavoro-impresa, che, in caso di mancato adempimento, sono sottoposti a sanzioni amministrative rilevanti.

Tuttavia l’art. 33 del Ccnl prevede l’obbligo per il datore di lavoro domestico di rilasciare su richiesta “un’attestazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno” che deve essere rilasciata “almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in occasione della cessazione del rapporto di lavoro”. Tale attestazione, proprio perchè non soggetta agli obblighi dei sostituti di imposta, assume le vesti di un’autodichiarazione e può essere rilasciata su carta libera, con l’indicazione del periodo lavorativo, delle mansioni svolte e dell’ammontare dei compensi percepiti nell’anno, con l’indicazione della causale (retribuzioni, tredicesima, Tfr, straordinari, ecc.).

Pur non essendo un obbligo normativamente sanzionato, tale “attestazione dei compensi”, ha importanti funzioni:

certifica la corresponsione dei compensi alla lavoratrice ai fini ad esempio della dichiarazione dei redditi o del rinnovo del permesso di soggiorno;

può fungere anche da “ricevuta” nel caso in cui riporti la sottoscrizione della lavoratrice;

è utile anche ai fini di usufruire delle detrazioni previste dal fisco per le persone non autosufficienti (che possono portare in detrazione il 19% dello stipendio delle assistenti familiari su una spesa massima di 2.100 euro all’anno complessivi).

Per informazioni: aclicolfonline