Cittadinanza italiana a minore comunitario

Siamo una famiglia di cittadini bulgari in Italia da oltre 14 anni. Nostra figlia di 12 anni è nata a Pisa, ha diritto alla cittadinanza italiana? Possiamo ottenerla anche noi genitori?

Con le disposizioni oggi in vigore, in base all’art. 4 comma 2 della legge 91/1992 vostra figlia può ottenere la cittadinanza italiana solo al compimento dei 18 anni effettuando la dichiarazione di volontà entro il compimento del 19° anno. Per questa tipologia di richiesta la competenza è del Comune di residenza a cui la ragazza dovrà dimostrare di aver sempre risieduto in Italia dalla nascita, senza interruzioni.

Attualmente un minore può avere la cittadinanza solo quando uno dei genitori con lei convivente ottenga la naturalizzazione per residenza.

Per avere la naturalizzazione per residenza un cittadino comunitario deve fare la richiesta dopo 4 anni di residenza legale attuale e ininterrotta in Italia e dimostrare di possedere i mezzi economici adeguati, che corrispondono a circa 9.000 euro nel caso di un genitore con un figlio, e di circa 13.000 euro se anche l’altro genitore è a carico. (art. 3 del Dl 382/89 convertito con legge 25 gennaio 1990 n. 8).

La naturalizzazione non è però un diritto o di un riconoscimento, ma una concessione della cittadinanza per cui questi requisiti non garantiscono di per sé l’ottenimento che invece è subordinato a una valutazione del livello di integrazione sociale e linguistica, a un’analisi della certificazione dei carichi pendenti e del casellario giudiziale, oltre a quella della posizione reddituale.

Un progetto di legge sullo Ius soli è stato approvato con testo unificato il 13 ottobre scorso alla Camera e dovrà essere discusso al Senato alla ripresa delle attività dopo le festività natalizie, pertanto dopo il 12 gennaio 2016. Solo dopo definitiva approvazione andrà a sostituire le procedure attualmente vigenti; si tenga comunque conto che il testo in discussione potrebbe subire ulteriori modifiche. A oggi, quindi, non si possono conoscere le precise disposizioni relative allo “ius soli temperato” di cui si parla e che interessa i minori sia comunitari che non comunitari, in particolare se nati in Italia.

Nel frattempo è opportuno accertarsi che almeno uno dei due genitori possieda l’attestato di soggiorno permanete che i cittadini Ue ottengono dopo 5 anni di regolare iscrizione anagrafica.

Questo, come il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini non comunitari, nel testo in discussione sembra essere la condizione principale per vedere riconoscere la cittadinanza ai figli di cittadini stranieri nati in Italia.

Per informazioni: Patronato Acli