Colf: nell’indennità di preavviso va il vitto e l’alloggio

Purtroppo devo licenziare l’assistente familiare di mia madre. Quanto è il preavviso? E come lo calcolo?

Il rapporto di lavoro domestico è sottoposto alla regola del c.d. “recesso ad nutum” ovvero “a propria scelta” o “a proprio piacimento”: non c’è dunque nel rapporto di lavoro domestico la necessità di appellarsi ad un giustificato motivo per chiudere il rapporto di lavoro.

L’unica condizione richiesta è l’obbligo del preavviso: per cui il rapporto di lavoro può essere risolto liberamente da ciascuna delle parti con l’osservanza dei termini previsti dall’art. 39 del Ccnl dei lavoratori domestici, che stabilisce un diverso periodo di preavviso a seconda della durata del rapporto di lavoro e dell’impegno del lavoratore in numero di ore settimanali.

Per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:

–           fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;

–           oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.

Per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:

–           fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;

–           oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.

Tali termini di preavviso saranno raddoppiati nell’eventualità in cui il datore di lavoro intimi il licenziamento prima del trentunesimo giorno successivo al termine del congedo per maternità.

Per i portieri privati, custodi di villaed altri dipendenti che usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di:

–           30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità,

–           60 giorni di calendario per anzianità superiore.

Quanto alla misura dell’indennità, il comma 4 dell’art. 39 prevede che: “In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta dalla parte recedente un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.”

Per determinare l’ammontare  dell’indennità  di  mancato  preavviso,  si deve considerare  la  retribuzione   normalmente   spettante   al lavoratore – ossia la retribuzione che questi avrebbe  percepito  se  avesse lavorato – comprensiva dell’indennità di vitto e alloggio nel caso in cui la lavoratrice ne usufruisca e nei limiti in cui ne usufruisce (vitto e alloggio; solo vitto (pranzo e cena) o solo cena ecc..).

Nell’indennità sostitutiva  del  preavviso  devono  essere, altresì, computati gli aumenti retributivi intervenuti nel corso  del  preavviso  non lavorato (scatti anzianità e aumenti contrattuali).

La Circolare Inps n. 49/2011 stabilisce che: “ in caso di cessazione del rapporto di lavoro devono essere versati anche i contributi relativi a ferie maturate ma non fruite ed al preavviso”.

 

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