Infortunio in itinere: sempre rimborsabile?

Sono una dipendente di un ente pubblico e ho subito un incidente automobilistico mentre da casa mi recavo al posto di lavoro. L’Inail mi ha rigettato la richiesta di indennizzo. Posso presentare ricorso?

L’articolo 104 del Testo unico prevede la possibilità di presentare ricorso all’Inail entro 60 giorni dalla data del provvedimento Inail. Per il caso specifico è presumibile la necessità di comunicare all’Inail le motivazioni che hanno indotto il lavoratore all’utilizzo del mezzo privato, specificando contestualmente la scelta del percorso effettuato.

La tutela dell’infortunio in itinere in ambito Inail è stata introdotta dal decreto legislativo 38/2000. Da questo momento in poi il lavoratore è assicurato in tre situazioni particolari:

nel normale tragitto di andata e ritorno fra abitazione e sede di lavoro,

nel normale percorso di andata e ritorno fra sede di lavoro e luogo di abituale consumazione dei pasti in assenza del servizio di mensa aziendale,

nel percorso che collega due luoghi di lavoro in presenza di più datori.

Nell’utilizzo dell’auto privata il presupposto necessario affinché venga riconosciuto un incidente stradale come avvenuto in occasione di lavoro, ovvero infortunio in itinere, è dato dall’impossibilità oggettiva di percorrere il tragitto casa/lavoro a piedi e di utilizzare i mezzi pubblici.

Ciò accade per le distanze non ragionevolmente percorribili a piedi, oppure per la presenza di orari dei mezzi pubblici non conciliabili con quelli lavorativi.

Eccezioni particolari, che consentono comunque l’estensione della copertura assicurativa, sono rappresentate invece da cause di forza maggiore, esigenze essenziali o improrogabili e l’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

È da tenere presente che queste situazioni devono essere provate e documentate: per esempio la viabilità interrotta (cause di forza maggiore), esigenze familiari quali l’accompagnamento del figlio a scuola (esigenze essenziali e improrogabili) o il soccorso in un incidente stradale (obblighi penalmente rilevanti).
Non hanno invece rilevanza le semplici motivazioni personali, come fare la spesa, andare all’ufficio postale ecc.