Ok al bonus 50% se l’immobile diventa abitativo

Sto ristrutturando un vecchio immobile agricolo accatastato come C/2, ma che diverrà la mia abitazione principale. Vorrei sapere se mi sarà comunque possibile usufruire della detrazione al 50% sui lavori che sto effettuando.

La ristrutturazione che porti a un cambio di destinazione d’uso del fabbricato è sempre detraibile purché effettuata a fini abitativi. In pratica il fabbricato deve passare da strumentale ad residenziale. L’Agenzia delle Entrate l’ha spiegato nella Risoluzione 14/E/2005 dove si presentava il caso analogo di un contribuente intenzionato a convertire in abitativo un immobile strumentale agricolo (nella fattispecie un fienile).

“L’aspetto problematico – scriveva l’Agenzia – riguarda la circostanza che il fabbricato oggetto dell’intervento, un fienile, risulterà con destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione che il contribuente intende realizzare. Infatti, in materia di destinazione d’uso del fabbricato oggetto dei lavori è stato espressamente precisato che sono esclusi dal beneficio fiscale i lavori realizzati su “edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale”. In altre parole il dubbio era legato al fatto che l’esecuzione dei lavori fosse eseguita di fatto su un immobile non residenziale, un fienile appunto, da trasformare in abitazione.

Ciononostante la risposta dell’Agenzia era stata positiva, ritenendo che fosse comunque possibile fruire del diritto alla detrazione di imposta. Ora, al di là del singolo caso, tale principio è applicabile ogniqualvolta si realizzino degli interventi per il cambio destinazione d’uso, purché a fini abitativi, alla sola condizione che dalle abilitazioni urbanistiche rilasciate dal Comune sia evinca con chiarezza la finalità dell’intervento. In conclusione, a prescindere da quale sia la categoria catastale dell’immobile di “partenza”, il cambio di destinazione d’uso a fini residenziali è sempre detraibile come intervento di ristrutturazione edilizia.

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