Prestazioni occasionali: non sempre c’è la ritenuta

La mia domanda riguarda la prestazione occasionale tra privati: so che nella ricevuta di pagamento (che consegnerò al committente) non va inserita la ritenuta del 20% (come avviene invece quando il committente è una azienda) ma non ho capito se tale importo deve essere comunque versato. O semplicemente il lavoro occasionale tra privati non è soggetto ad alcuna tassazione?

La ritenuta del 20% sulla prestazione occasionale la applicano non solo le aziende, ma chiunque svolga la funzione di sostituto d’imposta ai sensi dell’articolo 23 del DPR n. 600/73, in particolare: le società di capitali; le associazioni senza personalità giuridica per l’esercizio in forma associata di arti e professioni; gli enti pubblici e privati diversi dalle società; le persone fisiche titolari di partita Iva; il curatore fallimentare e il commissario liquidatore.

Detto questo, se nel 2015 il/la richiedente hai totalizzato solo compensi da lavoro autonomo occasionale, per giunta non superiori a 4.800 euro, non vi sarà l’obbligo di versare le ritenute d’acconto né si dovrà la dichiarazione.

Difatti entro la soglia dei 4.800 euro, la detrazione spettante sul lavoro autonomo occasionale abbatte l’imposta, quindi in sostanza non bisogna dichiarare né pagare nulla. La tassazione, allora, non dipende tanto dalla tipologia del committente (privato o azienda), quanto dai compensi che si sono totalizzati nell’arco dell’anno.

Ora, per fare un esempio, se un parente ha pagato 200 euro per una certa prestazione, e questi 200 euro sono l’unico reddito da lavoro occasionale percepito nell’anno, non si dovrà fare la dichiarazione, né applicare la ritenuta del 20%.

Per informazioni: www.caf.acli.it