Ricongiunzione o cumulo dei contributi

Sono un dipendente comunale 62enne con 30 anni di servizio e precedenti 10 anni di contribuzione Inps da lavoro privato. Leggo su tutti i giornali che dal prossimo anno le ricongiunzioni saranno gratuite. E’ bene quindi che io ritiri la mia domanda presentata circa 10 anni fa?

Il consiglio è quello di non ritirare “al buio” la domanda di ricongiunzione: è meglio attendere che la proposta normativa di cumulo divenga legge e valutare con l’aiuto di un patronato se il cumulo dei contributi risulterà effettivamente più conveniente della ricongiunzione.

In base alle anticipazioni contenute nell’accordo Governo-Sindacati del 28 settembre scorso, partire dal 2017 la possibilità di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti maturati in gestioni pensionistiche diverse – attualmente prevista per le sole pensioni di vecchiaia, di inabilità e ai superstiti – sarà infatti estesa a anche ai pensionamenti anticipati.
Vale a dire a quei pensionamenti che prescindono dall’età e che richiedono attualmente il raggiungimento del solo requisito contributivo minimo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini, e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Ma si tratta di un cumulo delle posizioni assicurative e non di ricongiunzione, la quale ultima rimane in vita e continua a essere a pagamento.

Quali le differenze tra i due istituti?

Ricongiungere significa trasferire le contribuzioni in un’unica cassa previdenziale: è un’operazione onerosa che consente di raggiungere i requisiti pensionistici e produce tra l’altro l’effetto, ai fini del calcolo della pensione, di far considerare tutti i contributi (quelli presenti nella cassa accentrante e quelli ivi trasferiti da altre casse) come se fossero stati sempre versati nella cassa accentrante.

Cumulare significa invece lasciare i contributi dove sono e sommarli ai fini del raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione: è un’operazione gratuita poiché, in sede di liquidazione, ogni cassa calcola e paga la sua sola quota di pensione (derivante dalla propria parte di contribuzione), con regole di calcolo generalmente meno favorevoli di quelle che deriverebbero da una effettiva unificazione dei contributi.

Concludendo quindi, ai fini del raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione anticipata (fissati a 42 anni e 10 mesi nel 2016) il nostro lettore potrà alternativamente scegliere per la ricongiunzione onerosa o per il cumulo gratuito delle posizioni assicurative. Per il cumulo gratuito occorrerà attendere che i contenuti dell’accordo Governo-Sindacati vengano trasformati in legge.

Il consiglio è, prima di rinunciare alla ricongiunzione già richiesta, di valutare quale delle due operazioni si rivelerà più conveniente ai fini del complessivo rendimento pensionistico.

 

Per informazioni: www.patronato.acli.it