Voucher Inps anche per le colf non occasionali?

Ho bisogno di un aiuto in casa per poche ore alla settimana, posso utilizzare i voucher Inps? Ci sono dei limiti di reddito o di ore da rispettare?

I c.d. voucher, realizzano una modalità stremamente semplificata di gestione di una prestazione lavorativa: il datore di lavoro, chiamato committente, acquista un certo numero di buoni presso uno dei canali autorizzati (uffici postali, sportelli bancari, tabaccai, oppure telematicamente con apposita procedura). Dal giorno successivo all’acquisto dei buoni lavoro, purchè prima dell’inizio dell’attività lavorativa, il committente deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione all’Inps. Effettuati tali adempimenti, il committente consegnerà i voucher al lavoratore, quale corrispettivo della sua prestazione, il quale potrà presentarli all’incasso presso qualsiasi ufficio postale. L’addetto provvederà a consegnare una somma pari al valore nominale del buono (pari a € 10,00), al netto degli oneri contributivi e assicurativi previsti: ciò che rimane, (€ 7,50) è dunque il compenso netto per la prestazione effettuata.

Con un nuovo intervento normativo, decreto legislativo 81/2015, il Governo è intervenuto sulla normativa del lavoro accessorio, abrogando l’art. 70 del Dlgs 276/03, che connotava questo tipo di prestazioni esclusivamente come “attività lavorative di natura meramente occasionale”, eliminando i limiti oggettivi e soggettivi prima previsti per il suo utilizzo.

Dal 25 giugno 2015, dunque è possibile farvi ricorso, a prescindere dall’occasionalità del rapporto lavorativo, in tutti i settori, da parte di qualsiasi committente, con qualsiasi lavoratore (salvo alcuni limiti nel settore agricolo).

L’unico limite invalicabile riguarda il compenso che il prestatore può percepire, innalzato da € 5.000 a € 7.000 euro (rivalutabili annualmente) stabilendo che “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7 .000 euro (lordo € 9.333) nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”. Mentre la prestazione dal lavoratore resa nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o professionista, fermo restando il limite totale dei 7.000 euro annui, non può comunque superare i € 2.000. Anche i percettori di prestazioni per il sostegno al reddito, (ossia chi riceve indennità di disoccupazione o cassa integrazione) possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 euro per anno civile.

Per il lavoratore, tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo status di inoccupato o disoccupato. Per contro però non da diritto ad alcuna indennità di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari.

L’utilizzo dei buoni lavoro semplifica certamente molti adempimenti amministrativi necessari per la corretta gestione del rapporto di lavoro domestico, ma può rappresentare una valida modalità di utilizzo della colf, solo nei casi in cui le prestazioni di cui si ha bisogno siano limitate (1-2 volte la settimana per poche ore) e soprattutto caratterizzate da una certa flessibilità di gestione. Non si deve dimenticare che in presenza di determinati presupposti, (rispetto di un orario fisso, stabile inserimento ecc..) la lavoratrice può sempre richiedere il riconoscimento di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, con gravi conseguenze. Cautela dunque!

Per informazioni: aclicolfonline