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Bonus ristrutturazione può restare al venditore

Alla morte di mio padre, mia madre ha ereditato il 50% della proprietà della casa di abitazione, oltre al diritto di abitarci, ed io, con i miei altri 2 fratelli, abbiamo ereditato la parte restante. A breve saranno deliberati i lavori di ristrutturazione del condominio. Noi figli, che comunque non conviviamo con nostra madre, vorremmo sapere se pagando noi tutte le spese, potremmo recuperarne il 50%. Inoltre, sempre sostenendo noi le spese, al momento della successione potremmo locare l’immobile o dovrebbe essere tenuto a disposizione? Se dovessimo venderlo perderemmo il recupero del 50%?

In quanto comproprietari con la madre i richiedenti potranno, sostenendo le spese, godere della detrazione sui lavori condominiali. La detrazione durerebbe quindi 10 anni, come avviene di norma. Inoltre, sostenendo loro le spese, nel momento in cui la madre venisse a mancare, potrebbero comunque locare o vendere l’immobile continuando a godere della detrazione.

Per l’esattezza a partire dal 1° gennaio 2012, l’ottavo comma dell’articolo 4 del Dl 201/2011 ha disposto che “in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di ristrutturazione, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica della stessa unità immobiliare”.

Di conseguenza, qualora nell’atto di vendita fosse specificata, previo accordo con l’acquirente, la volontà del venditore di continuare a godere delle quote di detrazione non ancora applicate, il beneficio continuerà a essere accordato al venditore stesso; se invece al momento della vendita non sarà siglato nessun accordo, e quindi non verrà indicato nulla sull’atto di cessione, la detrazione restante verrà trasferita automaticamente all’acquirente.

Per informazioni: www.caf.acli.it

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