La Legge 449/1997 prevede all’articolo 8 che il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto per i veicoli necessari al trasporto delle persone con disabilità indicate all’articolo 3 della Legge 104/1992. In particolare, deve trattarsi di veicoli con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata. L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Regione. Nelle Regioni, invece, in cui tali uffici non sono stati istituiti ci si deve rivolgere all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. È quindi opportuno informarsi presso gli uffici competenti per verificare la sussistenza del diritto all’esenzione.
Caf Acli: in materia di bollo auto sono previste agevolazioni per le persone riconosciute invalide?
