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Rai: entro il 31/01 dichiarare l’assenza di tv

Io non ho la tv e so che per i casi analoghi al mio è possibile inviare una comunicazione di non possesso per evitare l’addebito del Canone Rai sulla bolletta della luce. Come posso fare? C’è una scadenza specifica?

In linea generale, per essere valida, la dichiarazione sostitutiva di non-possesso della tv dev’essere presentata telematicamente (tramite l’apposito modello predisposto dall’Agenzia delle entrate) dal 1° luglio dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno di riferimento (per esempio, la dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 esonera dal pagamento del canone Rai per l’intero 2017). Quindi, se dal 1° luglio 2016 a oggi il richiedente non ha ancora inoltrato la dichiarazione di non-possesso della tv deve certamente farla in relazione al 2017 entro il 31 gennaio.

Tale comunicazione ha validità annuale, quindi tutti gli anni deve essere rinnovata. In ogni caso, se il titolare della bolletta dovesse mancare l’appuntamento, avrà tempo di inviare la comunicazione dal 1° febbraio al 30 giugno 2017 per non pagare le quote di canone relative al secondo semestre dell’anno, ma gli verranno comunque addebitate le rate del periodo gennaio-giugno. Il canone Rai, infatti, viene ormai addebitato a rate sulla fattura elettrica relativa all’abitazione dove il nucleo familiare ha stabilito la propria residenza anagrafica.

Nei casi in cui non sia possibile l’inoltro telematico, la dichiarazione, unita a un valido documento di riconoscimento, può essere inviata, tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Per informazioni: www.caf.acli.it

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