martedì, Marzo 19, 2024
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    STATUTO E REGOLAMENTI

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    STATUTO

    TITOLO I

    Art. 1 – Missione Denominazione e Sede

    Le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani aps (ACLI aps) fondano sul Messaggio Evangelico e sull’insegnamento della Chiesa la loro azione per la promozione dei lavoratori e operano per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.
    Le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani aps sono un’Associazione di promozione sociale, ente e Rete associativa di Terzo settore, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35, 4 e 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni. Le ACLI aps sono un’associazione con riconosciute le finalità assistenziali, come da Decreto del Ministro dell’Interno n. 17530L dell’8 luglio 1947.
    Per ogni atto o comunicazione interna ed esterna, la denominazione sociale può essere contratta nell’acronimo ACLI aps. L’Associazione ha sede a Roma in Via Giuseppe Marcora 18/20.

    TITOLO II – FINALITÀ E ATTIVITÀ

    Art. 2 – Finalità

    Le ACLI aps perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a favore dei propri associati, delle loro famiglie e dei terzi (singoli e comunità), con i quali operano o ai quali si rivolgono.
    Le ACLI aps promuovono solidarietà e responsabilità per costruire una nuova qualità del lavoro e del vivere civile, nella convivenza e cooperazione fra culture ed etnie diverse, nella costruzione della pace, nella salvaguardia del creato.
    Le ACLI aps associano lavoratori e cittadini, uomini e donne, di qualsiasi nazionalità che ne condividano le finalità e ne sottoscrivano il Patto Associativo.
    Possono aderire alle ACLI aps associazioni che si riconoscano negli scopi del Movimento e si impegnino a collaborare alla realizzazione delle finalità sociali.

    Art. 3

    Le ACLI aps, Movimento educativo e sociale, operano nella propria autonoma responsabilità per favorire la crescita e l’aggregazione dei diversi soggetti sociali e delle famiglie, attraverso la formazione, l’azione sociale, la promozione di servizi, imprese a finalità sociale e realtà associative.
    La formazione aclista, nel considerare la trascendente dignità della persona, sostiene processi volti alla maturazione di coscienza critica e all’esercizio di responsabilità in una coerente testimonianza di vita cristiana ecumenicamente aperta al dialogo.
    L’azione sociale delle ACLI aps, a partire dall’esperienza di vita e di lavoro di uomini e di donne, favorisce l’esercizio di responsabilità e sviluppa opportunità di partecipazione dei cittadini per la crescita della società civile e la vitalità delle istituzioni.
    Le ACLI aps, nonché le associazioni specifiche e professionali, i Servizi e le imprese a finalità sociale ed ogni altro soggetto del sistema associativo, adottano, ad integrazione del metodo di governo, il processo di governance basato sulla sussidiarietà e condivisione, sia al loro interno che nei rapporti reciproci.
    I Servizi sociali, le Imprese a finalità sociale e le Associazioni specifiche promosse dalle ACLI aps o ad esse aderenti costituiscono una rete di esperienze di solidarietà, di autorganizzazione, di volontariato e di imprenditività sociale nonché di rappresentanza di interessi collettivi, per rispondere ai bisogni culturali, materiali, sociali e di tutela delle persone:
    a) nel patrocinio e tutela sociale, previdenziale, sanitaria e fiscale, attraverso il Patronato ACLI;
    b) nella formazione ed orientamento professionale e nelle politiche del lavoro, attraverso l’Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale (ENAIP) e gli Enti Regionali ad Esso associati;
    c) nell’assistenza e tutela fiscale attraverso il Centro Assistenza Fiscale (CAF) ACLI;
    d) nelle molteplici attività inerenti le soggettività sociali, il volontariato, le cooperative, la cooperazione internazionale, il consumo responsabile, il mondo rurale e agricolo, il lavoro di cura, l’ambiente, lo sport, il turismo e la cultura, attraverso apposite associazioni ed iniziative specifiche decise dal Consiglio Nazionale.
    Le ACLI aps ad ogni livello:
    a) favoriscono la partecipazione attiva degli associati per la realizzazione delle finalità statutarie e l’attuazione degli indirizzi definiti dai congressi e dagli organi;
    b) promuovono la crescita spirituale ed alimentano la vita cristiana degli associati con itinerari di ascolto della Parola di Dio avvalendosi del sostegno pastorale di sacerdoti quali accompagnatori spirituali richiesti alle comunità ecclesiali, ai vari livelli; i sacerdoti, comprendendo il carisma delle ACLI, hanno il compito di alimentare la crescita formativa dei soci e di orientare l’associazione nell’appartenenza alla Chiesa, alla sua vita e alla sua missione;
    c) operano con scopi sociali, culturali ed assistenziali, senza fini di lucro sulla base delle procedure definite negli appositi regolamenti approvati dai Consigli Regionali e Provinciali;
    d) assumono iniziative atte a sviluppare la vita associativa promuovendo attività formative di azione sociale, di volontariato, di autorganizzazione di servizi e di imprese a finalità sociale, con attenzione a promuovere pari opportunità tra uomo e donna;
    e) sono dirette da organi democratici che si rinnovano in occasione dei Congressi e delle Assemblee delle Strutture di base, i cui componenti devono in ogni caso essere iscritti alle ACLI aps;
    f) promuovono una cultura della legalità, basata sui principi della Costituzione, nella valorizzazione della memoria storica per le persone che hanno operato contro la mafia ed ogni forma di criminalità organizzata; promuovono l’elaborazione di strategie di lotta non violenta contro il dominio mafioso e malavitoso del territorio e di resistenza alle infiltrazioni di tipo mafioso e malavitoso;
    g) tutelano gli associati nella difesa dei loro diritti ed interessi economici, sociali, morali e professionali, sia nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente che nelle altre diverse forme di lavoro, rappresentandoli e assistendoli nelle forme di legge anche davanti la magistratura competente.

    Art. 4 – Attività di interesse generale

    Le ACLI aps perseguono le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale:
    a) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché’ dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – di cui all’art. 5 comma 1, lettera w, del d.lgs. 117/2017;
    b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del d.lgs. 117/2017 – di cui all’art. 5 comma 1, lettera i, del d.lgs. 117/2017;
    c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché’ le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa – di cui all’art. 5 comma 1, lettera d, del d.lgs. 117/2017;
    d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata – di cui all’art. 5 comma 1, lettera v, del d.lgs. 117/2017;
    e) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore – di cui all’art. 5 comma 1, lettera m, del d.lgs. 117/2017;
    f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa – di cui all’art. 5 comma 1, lettera l, del d.lgs. 117/2017;
    g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art. 5 d.lgs. 117/2017 – di cui all’art. 5 comma 1, lettera u, del d.lgs. 117/2017;
    h) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni – di cui all’art. 5 comma 1, lettera a, del d.lgs. 117/2017;
    i) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti – di cui all’art. 5 comma 1, lettera r, del d.lgs. 117/2017;
    l) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281 – di cui all’art. 5 comma 1, lettera e, del d.lgs. 117/2017.
    Altresì, le ACLI aps promuovono tramite la Rete associativa o il Sistema delle Associazioni specifiche e professionali, dei Servizi e delle Imprese sociali, le seguenti attività d’interesse generale:
    – ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
    – organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
    – cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
    – attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché’ di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
    – servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
    – alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché’ ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
    – agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
    – organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
    – riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

    Art. 5 – Raccolta fondi

    Le ACLI aps potranno svolgere attività di raccolta fondi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 117/2017, e pertanto anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
    Le ACLI aps potranno altresì realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando le risorse proprie e di terzi, inclusi dipendenti e volontari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

    Art. 6 – Attività diverse

    Le ACLI aps possono svolgere attività diverse di cui all’ art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L’individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza dell’Organo di amministrazione ai vari livelli.

    TITOLO III – VOLONTARI E LAVORATORI

    Art. 7

    Le ACLI aps perseguono la loro missione sociale attraverso attività istituzionali il cui impulso ed attuazione è affidato, prevalentemente, all’impegno volontario degli associati e degli iscritti agli enti associati o aderenti alla Rete associativa. Le ACLI aps accolgono l’impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.
    Le ACLI aps possono avvalersi, secondo i termini legali vigenti, dell’apporto lavorativo in forma retribuita di associati e di terzi.
    Il volontario che presta la sua preziosa opera sociale presso le ACLI aps ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall’art. 17 del d.lgs. n. 117/2017. Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso la medesima Struttura ove opera quale volontario.
    Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari di cui all’art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 117/2017. Se non contrario a disposizioni di legge, nel medesimo registro possono essere iscritti anche i volontari occasionali. Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall’art. 18, d.lgs. n. 117/2017.
    Il monitoraggio dei volontari della rete associativa nazionale e delle sue strutture territoriali, ivi incluse le modalità eventuali del loro conteggio in termini aggregati, è demandato ad un regolamento da approvare a cura del Consiglio nazionale.

    TITOLO IV – ASSOCIATI

    Art. 8

    1. Alla missione associativa delle ACLI aps, Rete associativa, concorrono:
    – i soci persone fisiche;
    – le strutture di base, attraverso l’affiliazione di cui al successivo articolo 17;
    – le persone giuridiche riconosciute e non, costituite in forma di associazione senza scopo di lucro di cui all’articolo 11;
    – le associazioni del sistema associativo ACLI di cui all’art. 12.
    2. Concorrono al sistema organizzativo ed associativo ed al perseguimento della missione sociale, le ulteriori strutture di cui all’articolo 18, comma 3, non già richiamate nel comma precedente, secondo il principio di sussidiarietà che informa il modello associativo delle ACLI aps.

    Art. 9 – Associati persone fisiche

    1. Possono aderire alle ACLI aps tutti i lavoratori e cittadini, donne e uomini di ogni nazionalità, che si riconoscono ed accettano le regole dettate dal presente Statuto e dai Regolamenti attuativi approvati dagli Organi competenti.
    2. L’adesione alle ACLI aps delle persone fisiche avviene mediante loro iscrizione presso una Struttura di base.
    Le Strutture di base costituite in forma di persona giuridica, riconosciuta o non, assumono la configurazione:
    a. di associazione di promozione sociale ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 35 e seguenti del d.lgs. n. 117/2017;
    b. di associazione senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica, priva della qualifica di associazione di promozione sociale, come precisata nella precedente lettera a). Gli associati ACLI persone fisiche iscritte alle strutture lettera a), devono essere almeno il sessanta per cento del totale degli associati ACLI persone fisiche tesserate presso ciascun territorio provinciale attraverso le strutture di base.
    3. Le associazioni elencate alle lettere a) e b) del precedente comma 2 devono essere affiliate alle ACLI aps, secondo le modalità ed i termini richiamati nel successivo articolo 17.
    4. Alle associazioni di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), sono iscritti, se non tesserati presso diversa struttura di base affiliata, anche i Gruppi di associati che operano su particolari tematiche associative o presso comunità specifiche. A tali associati, in ragione del loro peculiare apporto all’azione sociale aclista, sono riconosciute presso la struttura di base che accoglie l’iscrizione, forme di autonomia organizzativa operativa, regolate su base regolamentare approvata dall’Assemblea della struttura. Ad ogni socio, presso le associazioni affiliate, deve essere assicurato il diritto di voto nei termini e secondo le modalità individuate nell’art. 14 del presente Statuto.
    5. Per i residenti all’estero, l’adesione alle ACLI aps avviene tramite le Associazioni delle ACLI Nazionali aderenti alla Federazione ACLI Internazionali (F.A.I.) sulla base di un apposito Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale.
    6. La qualifica di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall’art 16 del presente Statuto.

    Art. 10 – Procedura di ammissione dei soci

    1. All’atto della domanda i nuovi associati dovranno impegnarsi ad accettare il presente Statuto ed osservare le norme e i regolamenti, delle ACLI aps. Fermo restando quanto stabilito per i soci persone giuridiche dall’art. 11, la domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Presidenza della Struttura di base secondo le modalità stabilite nel Regolamento in materia di tesseramento e opportunamente recepite nell’ambito degli statuti delle Strutture di base.
    2. La domanda è sottoposta al vaglio dell’Organo esecutivo della Struttura di base, che delibera circa l’ammissione o il rigetto della stessa, con formula motivata. L’esito negativo della determinazione sarà comunicato per iscritto all’associando entro il termine di dieci giorni con le relative motivazioni.
    3. Il riesame dell’istanza, in assenza o contrarietà di previsione statutaria della Struttura di base, è avanzato per iscritto alla Presidenza provinciale o, in mancanza di questa, alla Presidenza regionale. In caso di rigetto definitivo dell’istanza, la quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita. La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.
    4. Il rinnovo dell’iscrizione ad una Struttura di base delle ACLI aps avviene attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che i competenti Organi abbiano assunto provvedimenti di sospensione o di espulsione.
    La disciplina delle ipotesi in cui non sia possibile procedere al rinnovo dell’iscrizione è demandata al Regolamento in materia di tesseramento.
    Le tessere delle ACLI aps sono emesse dalla Direzione Nazionale, sulla base di apposite norme approvate dal Consiglio Nazionale, distribuite dalle ACLI Provinciali o dalle Strutture di base tramite gli Organi Regionali e Provinciali.
    Per i residenti all’estero, le tessere sono distribuite dalla Federazione ACLI Internazionali (F.A.I.) secondo le norme del Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale.

    Art. 11 – Associati persone giuridiche

    1. Possono aderire alle ACLI aps, assumendo la qualifica di socio persone giuridiche, riconosciute e non, costituite in forma di associazione senza scopo di lucro, che condividano le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dalle ACLI aps e si impegnino a collaborare, secondo le loro possibilità e nei campi in cui esse operano, per la relativa realizzazione.
    2. Le persone giuridiche di cui al comma precedente che rivestano la qualifica di rete associativa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 41 del d.lgs. n. 117/2017, o che ricadano tra quelli di cui all’art. 4 comma 2 del d.lgs. 117/2017, non possono aderire alle ACLI aps.
    3. I soci persone giuridiche di cui al comma 1 si associano alle ACLI aps per il tramite della Struttura provinciale di riferimento, individuata in base alla sede legale dell’ente, presentando apposita istanza alla Presidenza provinciale.
    Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 10. Per quanto non disposto, si provvede in via regolamentare, con disciplinare approvato dal Consiglio Nazionale.

    Art. 12 – Sistema associativo ACLI: adesioni

    1. Le Associazioni specifiche e professionali promosse dalle ACLI aps, di cui al precedente articolo 3, comma 4, aderiscono alle ACLI aps sulla base di specifici protocolli di adesione definiti dalla Presidenza nazionale, in accordo con l’Associazione che richiede l’adesione, che definiscono contenuti e termini del rapporto associativo.
    2. L’efficacia dei protocolli è subordinata alla loro approvazione da parte del Consiglio nazionale.
    3. Le articolazioni territoriali delle ACLI aps, in presenza di protocolli di adesione approvati dal Consiglio Nazionale per il livello nazionale, possono promuovere ed attuare l’adesione presso il proprio livello associativo dell’Associazione specifica o professionale interessata, con riguardo al rango territoriale corrispondente.
    4. L’adesione alle ACLI aps, presso i vari livelli della rete associativa, è condizione necessaria affinché le associazioni specifiche e professionali accedano alla rappresentanza, come prevista dal presente Statuto, presso gli Organi espressione dei predetti livelli.
    5. L’adesione delle Associazioni specifiche e professionali non determina l’adesione automatica alle ACLI aps, Rete associativa, delle Strutture di base appartenenti o affiliate alle predette Associazioni specifiche o professionali, per cui l’eventuale adesione di queste ultime, dispiegherà efficacia solo se espressamente prevista dai protocolli di cui al comma 1, e se attuata secondo i termini, le forme, le modalità ivi statuite.

    Art. 13 – Associazioni di promozione sociale

    1. Le associazioni di promozione sociale che aderiscono alla ACLI aps secondo le forme previste nei precedenti articoli 9, 11 e 12, devono costituire almeno il settanta per cento di tutte le associazioni aderenti ai sensi delle predette norme.
    2. La previsione di cui al precedente comma deve intendersi soddisfatta ad ogni livello dell’organizzazione.
    3. Gli Organi delle ACLI aps adottano le iniziative necessarie, anche di ordine regolamentare, per assicurare il puntuale rispetto dei limiti sopra prescritti, nonché di quelli di cui all’art. 9, comma 2.

    Art. 14 – Diritti dei soci

    1. L’adesione alle ACLI aps dà diritto a partecipare alla vita associativa con elettorato attivo e passivo. Il diritto di voto presso i livelli associativi successivi a quello delle Strutture di base è esercitato con lo strumento della delega, secondo le disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti attuativi.
    2. Ogni socio persona fisica o giuridica di cui al precedente art. 11, ha diritto a un voto, che può essere espresso anche in modalità elettronica ai sensi dell’art. 24, comma 4 del d.lgs. n. 117/2017, nei termini definiti dall’art. 89 del presente Statuto.
    3. La rappresentanza delle associazioni specifiche e professionali in seno agli Organismi della Rete, anche presso i livelli delle Strutture provinciali e regionali di cui all’art. 18, è regolata dalle norme del presente Statuto e dai protocolli di adesione di cui al precedente art. 12, comma 1, ferme le norme di legge.
    4. I soci, ai sensi dell’art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 117/2017, hanno diritto ad esaminare i libri sociali elencati nell’art. 87 del presente Statuto secondo le modalità regolamentate negli Statuti, ad ogni livello (nazionale, regionale, provinciale e di base).
    5. Le ACLI aps, ad ogni livello, anche attraverso specifiche disposizioni statutarie o regolamentari, garantiscono:
    – un’uniforme disciplina del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto stesso e la partecipazione democratica alla vita dell’Associazione e l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
    – la garanzia per gli iscritti del diritto di voto ai fini dell’approvazione o modifica delle norme statutarie e regolamentari, nonché per la nomina dei componenti gli Organi elettivi dell’associazione in ossequio al principio di rappresentatività fondato sul mandato, nonché i criteri di loro ammissione ed esclusione;
    – la libera eleggibilità degli Organi amministrativi;
    – i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.
    6. È esclusa la trasmissibilità della qualità di associato o della quota associativa, nonché la rivalutabilità delle quote associative.

    Art. 15 – Doveri dei soci

    Ogni socio ha l’obbligo di:
    – accettare ed osservare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
    – versare la quota associativa nei termini stabiliti dal Regolamento in materia di tesseramento.

    Art. 16 – Decadenza dei soci

    1. La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
    a. decadenza determinata dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l’adesione alle ACLI aps;
    b. perdita della capacità giuridica o di quella di agire;
    c. decadenza determinata dal mancato pagamento della quota sociale;
    d. recesso;
    e. espulsione;
    f. morte.
    2. I soci receduti, decaduti o espulsi non hanno diritto al rimborso della quota associativa versata.
    3. La perdita della qualità di socio determina automaticamente la decadenza da qualsiasi carica sociale eventualmente rivestita a qualsiasi livello.

    Art. 17 – Affiliazioni

    1. Le associazioni individuate nell’art. 9, comma 2 del presente Statuto si affiliano alle ACLI aps attraverso le Strutture provinciali mediante le procedure definite dal Consiglio provinciale e secondo le indicazioni fornite dagli Organi della Struttura nazionale.
    2. Le associazioni affiliate perseguono scopi e svolgono attività coerenti con quelli delle ACLI aps, dichiarano di condividerne la missione, si impegnano a concorrere alla stessa, a promuovere partecipazione e volontariato, e ad adottare, per i propri soci, la tessera ACLI.
    3. Le associazioni affiliate assicurano, nel rapporto con i propri soci, il rispetto dei principi di democrazia, pari opportunità ed uguaglianza, elettività delle cariche sociali.
    4. Le associazioni affiliate:
    – partecipano alla vita sociale e democratica delle ACLI aps attraverso i propri associati;
    – condividono e concorrono alla missione delle ACLI aps con iniziative conformi agli scopi associativi;
    – si impegnano al versamento della quota di affiliazione annuale, secondo le disposizioni regolamentari approvate dai competenti Organi nazionali.

    TITOLO V – ASSETTI ORGANIZZATIVI

    Capo I – STRUTTURE

    Art. 18

    Le ACLI aps promuovono la vita associativa, valorizzando le specificità territoriali nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di federalismo cooperativo e solidale, attraverso Strutture di base dislocate nel territorio: circoli e gruppi organizzati e negli ambienti di lavoro, nuclei, riconosciuti dal Consiglio Provinciale quali luoghi di incontro, formazione, volontariato ed azione sociale.
    Tutte le strutture delle ACLI aps applicano il processo di governance per definire compiti e responsabilità precise per ciascun livello territoriale.
    Le attività territoriali delle ACLI aps vengono coordinate attraverso:
    a) le Strutture di base (circoli, gruppi organizzati negli ambienti di lavoro e di vita, nuclei) riconosciute dal Consiglio Provinciale quali luoghi di incontro, formazione, volontariato ed azione sociale;
    b) le Strutture zonali, istituite dal Consiglio Provinciale per coordinare le Strutture di base, le attività da esse promosse e curare i rapporti con le istituzioni locali;
    c) le aree metropolitane, istituite dalla Direzione Nazionale d’intesa con il Consiglio Regionale ed i Consigli Provinciali interessati, con il compito di coordinare, sviluppare e qualificare la presenza delle ACLI aps e di tutte le attività e iniziative da esse promosse nelle grandi aree urbane;
    d) le Strutture provinciali, con compiti di rappresentanza territoriale di area vasta, hanno funzioni di promozione e programmazione delle ACLI aps e di tutte le attività e iniziative da esse promosse; sono istituite dal Consiglio Nazionale.
    e) le Strutture regionali, con compiti di rappresentanza territoriale e di governo regionale, di indirizzo programmatico e coordinamento delle Strutture Provinciali delle ACLI aps e di tutte le attività e iniziative da esse promosse; sono istituite dal Consiglio Nazionale, di norma in coincidenza con le Regioni e con le Province autonome;
    f) la Struttura nazionale, con compiti di rappresentanza istituzionale e sociale, indirizzo politico-progettuale e governo del Movimento nel suo insieme.
    Le ACLI aps sono rete associativa nazionale secondo i requisiti di cui all’art. 41 del d.lgs. 117/2017 e con le seguenti funzioni:
    a. attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto agli enti di Terzo settore associati e affiliati e alle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
    b. promozione e sviluppo delle attività di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

    Art. 19 – FAI

    Le ACLI costituiscono, unitamente alle ACLI presenti in altri Paesi, la Federazione ACLI Internazionali (F.A.I.) e vi partecipano con propri rappresentanti.

    Capo II – ORGANI DELLE STRUTTURE DI BASE

    Art. 20 – L’Assemblea dei Soci

    L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano della Struttura di base che:
    a) è costituita dai soci in regola con il pagamento della quota sociale, i quali esercitano il diritto di voto senza possibilità di delega. Il diritto di voto in capo al socio non può essere condizionato al requisito di un’anzianità di iscrizione superiore a tre mesi;
    b) elegge ogni quattro anni la Presidenza secondo le norme stabilite dai Regolamenti attuativi;
    c) nomina i componenti dell’Organo di controllo e dell’Organo di revisione legale dei conti di cui agli articoli, rispettivamente, 25 e 26 del presente Statuto;
    d) indirizza l’azione della Presidenza e ne verifica l’operato;
    e) approva annualmente il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Ove ne ricorrano le condizioni di legge di cui all’art. 13, co. 2, d.lgs.117/2017, può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa;
    f) approva annualmente il bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;
    g) delibera sulle modificazioni dello Statuto e sui regolamenti attuativi dello Statuto;
    h) delibera, con la maggioranza rafforzata dei due terzi degli aventi diritto, l’azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli organi amministrativi e di controllo;
    i) delibera lo scioglimento volontario, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
    l) approva il regolamento dei lavori assembleari, se redatto;
    m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
    Le Strutture di base con un numero di associati superiore a cinquecento possono disciplinare le competenze anche in deroga a quanto stabilito nei precedenti punti h) ed l).

    Art. 21

    L’Assemblea dei soci è convocata dalla Presidenza, in via ordinaria almeno una volta all’anno e, in via straordinaria, qualora: la Presidenza ne ravvisi la necessità; lo richiedano un terzo dei soci ovvero la Presidenza Provinciale o quella Regionale.
    La convocazione deve:
    a) essere comunicata almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
    b) essere affissa presso la sede, comunicata ai soci, alle Presidenze Provinciali e Regionali e, ove siano istituite le Zone, al Coordinatore;
    c) indicare: la data ed il luogo della riunione; l’ora della prima convocazione e della seconda convocazione, distanziate di almeno sessanta minuti; gli argomenti all’ordine del giorno ed il programma dei lavori.
    Le deliberazioni dell’Assemblea ed il bilancio devono essere portati a conoscenza dei soci tramite affissione presso la sede.

    Art. 22

    I soci iscritti presso la Struttura di base hanno diritto di esaminarne i libri sociali. L’esercizio del diritto opera con le modalità stabilite dallo Statuto della struttura di base, formulate in termini che ne garantiscono l’effettività.

    Art. 23 – La Presidenza

    La Presidenza:
    a) è l’organo esecutivo ed amministrativo e dirige le attività della Struttura di base in attuazione degli obiettivi stabiliti dall’Assemblea;
    b) svolge ogni altra funzione amministrativa che non sia attribuita dallo Statuto e dalla legge alle competenze di altro organismo.
    La Presidenza è composta:
    a) con diritto di voto, dai Componenti eletti dall’Assemblea dei soci;
    b) senza diritto di voto, se non presenti ad altro titolo, dai responsabili dei Soggetti Sociali e delle Associazioni specifiche e professionali costituite all’interno della Struttura di base.
    I componenti la Presidenza che, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica nel corso del mandato sono sostituiti in conformità alle disposizioni previste dai Regolamenti attuativi. I componenti subentrati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
    La Presidenza documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione di cui al precedente art. 20, lett. e).
    Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto.

    Art. 24 – Il Presidente

    Il Presidente:
    a) è il legale rappresentante della Struttura di base;
    b) rappresenta le ACLI aps in ogni attività da loro promossa nell’ambito del territorio di competenza della Struttura;
    c) ha la firma sociale della Struttura di base;
    d) convoca la Presidenza almeno una volta al mese, ne stabilisce l’ordine del giorno e ne presiede le riunioni;
    e) viene eletto sulla base dei regolamenti attuativi.

    Art. 25 – Organo di controllo

    Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 30, comma 2, d.lgs. n. 117/2017, l’Assemblea dei soci della struttura di base nomina un organo di controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall’art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit.
    L’Organo di controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 del citato art. 30, d.lgs. 117 cit., ivi inclusa la revisione legale dei conti, in presenza dei requisiti professionali dei suoi componenti e ove l’Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso l’elezione di Organo distinto, ai sensi del successivo art. 26.

    Art. 26 – Revisore legale dei conti

    Al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017, ove la funzione di revisione legale dei conti non sia affidata all’Organo di controllo, l’Assemblea dei soci nomina un revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro.

    Art. 27 – Le Zone

    Il Consiglio Provinciale può istituire le Zone ACLI al fine di coordinare le attività delle Strutture di base per l’adozione delle azioni necessarie al migliore perseguimento delle finalità sociali.

    L’ambito territoriale della Zona è definito dal Consiglio Provinciale e ratificato dalla Presidenza Regionale.
    I criteri organizzativi e di funzionamento e le competenze delle Zone sono definiti entro linee guida approvate dal Consiglio nazionale. Le modalità operative sono devolute ai Regolamenti regionali e provinciali.

    Art. 28 – Assemblea Provinciale dei Presidenti delle Strutture di base

    L’Assemblea Provinciale dei Presidenti delle Strutture di base:
    a) garantisce un maggiore coordinamento delle attività delle Strutture di base nella realizzazione degli indirizzi politico-programmatici del Consiglio Provinciale;
    b) elegge al proprio interno ogni quattro anni e/o in occasione del Congresso Provinciale i componenti il Consiglio Provinciale di sua competenza;
    c) valuta i risultati del tesseramento e l’attuazione del programma dell’Associazione;
    d) è convocata dalla Presidenza Provinciale almeno una volta l’anno.
    I Presidenti in carica presso le Strutture di base hanno diritto di esaminare il libro dei verbali delle assemblee tenute ai sensi della presente disposizione statutaria, conservato a cura della Presidenza provinciale. L’esercizio del diritto opera con le modalità stabilite dallo Statuto della Struttura provinciale, formulate in termini che ne garantiscano l’effettività.

    Capo III – ORGANI DELLE STRUTTURE PROVINCIALI

    Art. 29 – Il Congresso Provinciale

    Il Congresso Provinciale è composto:
    – per almeno l’80% dai delegati eletti dalle Assemblee delle Strutture di base in proporzione alla media degli iscritti alle ACLI aps negli ultimi quattro anni;
    – per almeno il 10% e non più del 20% dai delegati, iscritti alle ACLI aps, espressi da ogni Associazione Specifica, Professionale o aderente esistente sul territorio secondo le indicazioni del Regolamento Regionale.
    Il Congresso provinciale:
    a) determina il numero dei consiglieri Provinciali da eleggere direttamente e quelli eletti dall’Assemblea dei Presidenti delle strutture di base, da un minimo di quindici ad un massimo di settantacinque. I consiglieri così eletti devono rappresentare almeno il 60% di tutti i consiglieri presenti nel nuovo consiglio provinciale;
    b) elegge i due terzi dei consiglieri Provinciali di cui alla lettera a) e i delegati ai Congressi Regionali e Nazionale;
    c) verifica l’attività svolta e stabilisce gli indirizzi programmatici;
    d) approva le modifiche statutarie.
    I delegati eletti o nominati ai sensi del comma 1 del presente articolo a partecipare al più recente Congresso provinciale, hanno diritto, fino alla data di elezione o nomina dei nuovi delegati al Congresso successivo, di esaminare i libri sociali della struttura provinciale. L’esercizio del diritto da parte del delegato è condizionato alla sussistenza della qualità di socio ACLI alle date, rispettivamente, della richiesta di esame e dell’esame stesso.
    Il diritto di esaminare i libri sociali è esteso al Presidente della Struttura di base affiliatasi alle ACLI aps successivamente alla data di svolgimento dell’ultimo Congresso provinciale. In questo caso, l’esercizio del diritto è condizionato alla sussistenza dell’affiliazione alle date, rispettivamente, della richiesta di esame e dell’esame stesso.
    L’esercizio del diritto da parte dei legittimati ai sensi della presente disposizione, opera con le modalità stabilite dallo Statuto della Struttura provinciale, che ne garantisce l’effettività.

    Art. 30 – Il Consiglio Provinciale

    Il Consiglio Provinciale è composto con diritto voto:
    – nella misura di almeno il 60% dai Consiglieri eletti dal Congresso e dai Consiglieri eletti dall’Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base;
    – nella misura di non oltre il 40%:
    a) dai rappresentanti dei Coordinatori di zona, secondo quanto previsto dal Regolamento;
    b) dal Coordinatore provinciale dei Giovani delle ACLI;
    c) dalla Responsabile provinciale del Coordinamento donne;
    d) dai Presidenti o Responsabili provinciali di: ACLI COLF, FAP ACLI, ACLITERRA, U.S. ACLI, CTA, ACLI ARTE E SPETTACOLO, IPSIA, e altre Associazioni promosse e aderenti, laddove queste abbiano organi democraticamente eletti.
    Al fine di osservare il principio enunciato dall’art. 35, comma 3, del d.lgs. 117/2017, la rappresentanza espressa dagli enti di cui al precedente comma, lett. d), e delle Strutture di base di cui all’art. 9 comma 2 lettera b), che non siano associazioni di promozione sociale, non può superare un terzo del totale dei Consiglieri.
    Il Consiglio Provinciale:
    a) elegge il Presidente Provinciale;
    b) approva o respinge la proposta di composizione della Presidenza formulata dal Presidente;
    c) nomina e revoca i componenti dell’Organo di controllo e dell’Organo di revisione legale dei conti di cui agli articoli, rispettivamente, 33 e 34 del presente Statuto;
    d) elegge il proprio rappresentante in Consiglio Regionale;
    e) definisce gli obiettivi, il programma provinciale di attività, le strategie di realizzazione e ne verifica l’attuazione in coerenza con gli indirizzi politici e organizzativi definiti dal Consiglio Regionale;
    f) approva annualmente il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Ove ne ricorrano le condizioni di legge di cui all’art. 13, co. 2, del d.lgs. 117/2017, può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa;
    g) approva annualmente i dati e le norme del tesseramento, nonché le affiliazioni delle Strutture di base;
    h) approva le modifiche statutarie che si rendano necessarie a seguito di variazioni delle disposizioni di legge;
    i) approva le norme regolamentari di attuazione dello Statuto, se non discusse e/o deliberate dal Congresso;
    l) delibera, con la maggioranza rafforzata dei due terzi degli aventi diritto, l’azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli organi amministrativi e di controllo;
    m) delibera, previo parere vincolante del Consiglio nazionale, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
    n) approva il regolamento dei lavori assembleari, se redatto;
    o) approva annualmente il bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;
    p) definisce le procedure di affiliazione delle associazioni individuate nell’art. 9, comma 2, lett. a) e b) del presente Statuto secondo le indicazioni fornite dagli Organi della Struttura nazionale;
    q) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
    Il Consiglio Provinciale convoca il Congresso provinciale, determinandone l’ordine del giorno:
    a) in via ordinaria ogni quattro anni.
    Nelle Province che negli ultimi dieci anni hanno subito un Commissariamento è consentita la proroga non superiore ad anni due del mandato del Consiglio Provinciale, al fine di consentire il riallineamento con i Congressi Regionale e Nazionale.
    La proroga deve essere proposta da un numero non inferiore ai 2/3 dei Presidenti delle Strutture di Base della Provincia e che rappresentino almeno la metà più uno dei soci complessivi della Provincia stessa. La richiesta di proroga deve essere inviata entro 18 mesi dalla scadenza del mandato congressuale alla Presidenza Regionale ed alla Direzione Nazionale;
    b) in via straordinaria:
    – su richiesta di almeno 1/3 delle Strutture di base della Provincia che rappresentino almeno la metà degli iscritti;
    – nell’ipotesi di modifiche statutarie.
    Qualora siano venuti meno gli Organi, il Congresso è convocato dalla Direzione nazionale.
    Il Consiglio Provinciale:
    a) determina le percentuali previste dall’art. 29, primo comma, del presente Statuto;
    b) assolve ai compiti previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione nonché dalle deliberazioni degli Organi nazionali.

    Art. 31 – La Presidenza Provinciale

    La Presidenza Provinciale:
    a) è l’organo esecutivo ed amministrativo;
    b) è composta con diritto di voto:
    – dai componenti eletti dal Consiglio Provinciale su proposta del Presidente;
    – dalla Responsabile Provinciale del Coordinamento Donne.
    c) è composta senza diritto di voto, dal Coordinatore provinciale dei Giovani delle ACLI, dal Segretario Provinciale della FAP ACLI; dal Presidente Provinciale dell’Unione Sportiva ACLI e dal Responsabile delle ACLI Colf;
    d) dirige le ACLI aps nell’ambito della Provincia, assolve ai compiti previsti dallo Statuto e dai regolamenti di attuazione e dalle deliberazioni del Consiglio Provinciale ACLI e degli organi nazionali e regionali.
    e) svolge ogni altra funzione amministrativa che non sia attribuita dallo Statuto e dalla legge alle competenze di altro organismo.
    I componenti la Presidenza provinciale che, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica nel corso del mandato sono sostituiti in conformità delle procedure previste dai Regolamenti attuativi. I componenti subentrati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
    La Presidenza documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale nella relazione di missione di cui al precedente art. 30, lett. f).

    Art. 32 – Il Presidente Provinciale

    Il Presidente Provinciale:
    a) ha la rappresentanza legale e politica della Struttura provinciale;
    b) convoca e presiede la Presidenza.
    c) ha la firma sociale della Struttura provinciale.

    Art. 33 – Organo di controllo

    Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 30, comma 2, d.lgs. n. 117/2017, il Consiglio provinciale nomina un Organo di controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall’art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit.
    L’Organo di controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 del citato art. 30, d.lgs. 117 cit., ivi inclusa la revisione legale dei conti, al ricorrere dei requisiti professionali dei suoi componenti e ove il Consiglio non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di un Organo distinto, ai sensi del successivo art. 34.

    Art. 34 – Revisore legale dei conti

    Al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017, ove la funzione di revisione legale dei conti non sia affidata all’Organo di controllo, il Consiglio provinciale nomina un revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro.

    Capo IV – ORGANI DELLE STRUTTURE REGIONALI

    Art. 35 – Il Congresso Regionale

    Il Congresso Regionale:
    a) è composto dai delegati eletti dai Congressi Provinciali in proporzione alla media degli iscritti negli ultimi quattro anni;
    b) determina i Consiglieri Regionali da eleggere direttamente dal congresso in numero non inferiore a quindici. I consiglieri così eletti, unitamente a quelli in rappresentanza di ciascuna provincia aclista, devono costituire almeno il 60% del Consiglio Regionale;
    c) elegge:
    – i Consiglieri Regionali di sua competenza;
    – i Consiglieri Nazionali di sua competenza secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Congresso Nazionale;
    d) verifica l’attività svolta e stabilisce gli indirizzi programmatici;
    e) approva le modifiche statutarie.
    I delegati eletti o nominati ai sensi del comma 1, lett. a), del presente articolo a partecipare al più recente Congresso regionale, hanno diritto, fino alla data di elezione o nomina dei nuovi delegati al Congresso successivo, di esaminare i libri sociali della Struttura regionale.
    L’esercizio del diritto da parte del delegato è condizionato alla sussistenza della qualità di socio ACLI alle date, rispettivamente, della richiesta di esame e dell’esame stesso.
    Il diritto di esaminare i libri sociali è esteso al Presidente della Struttura di base affiliatasi alle ACLI aps successivamente alla data di svolgimento dell’ultimo Congresso regionale. In questo caso, l’esercizio del diritto è condizionato alla sussistenza dell’affiliazione alle date, rispettivamente, della richiesta di esame e dell’esame stesso.
    L’esercizio del diritto da parte dei legittimati ai sensi della presente disposizione, opera con le modalità stabilite dallo Statuto della struttura regionale, che ne garantisce l’effettività.

    Art. 36 – Il Consiglio Regionale

    Il Consiglio Regionale è composto, con diritto di voto:
    – nella misura di almeno il 60% dai Consiglieri eletti dal Congresso e dai Consiglieri rappresentanti di ciascuna provincia Aclista, eletti dal relativo Consiglio Provinciale;
    – nella misura di non oltre il 40% dei componenti:
    a) dal Coordinatore Regionale dei Giovani delle ACLI;
    b) dalla Responsabile Regionale del Coordinamento donne;
    c) dai Presidenti o Responsabili regionali di: ACLI COLF, FAP ACLI, ACLITERRA, U.S. ACLI, CTA, ACLI ARTE E SPETTACOLO, IPSIA, e altre Associazioni promosse e aderenti, laddove questi abbiano organi democraticamente eletti.
    Al fine di osservare il principio enunciato dall’art. 35, comma 3, del d.lgs. 117/2017, la rappresentanza espressa dagli enti di cui al precedente comma, lett. c), che non siano associazioni di promozione sociale, non può superare un terzo del totale dei Consiglieri.
    Inoltre, fanno parte del Consiglio Regionale senza diritto di voto i Presidenti provinciali.
    Il Consiglio Regionale:
    a) elegge il Presidente Regionale;
    b) approva o respinge la proposta di composizione della Presidenza formulata dal Presidente;
    c) nomina e revoca i componenti dell’Organo di controllo e dell’Organo di revisione legale dei conti di cui agli articoli, rispettivamente, 39 e 40 del presente Statuto;
    d) definisce gli obiettivi, il programma regionale di attività, le strategie di realizzazione e ne verifica l’attuazione in funzione del principio di sussidiarietà e delle competenze attribuite dallo Stato alle Regioni;
    e) approva annualmente il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Ove ne ricorrano le condizioni di legge di cui all’art. 13, co. 2, del d.lgs. n. 117/2017, può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa;
    f) fissa la quota associativa di propria spettanza;
    g) approva le modifiche statutarie che si rendano necessarie a seguito di variazioni delle disposizioni di legge;
    h) delibera, con la maggioranza rafforzata dei due terzi degli aventi diritto, l’azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli organi amministrativi e di controllo;
    i) delibera, previo parere vincolante del Consiglio nazionale, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
    l) approva il regolamento dei lavori assembleari, se redatto;
    m) approva annualmente il bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;
    n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
    Il Consiglio Regionale convoca il Congresso regionale, determinandone l’ordine del giorno:
    a) in via ordinaria ogni quattro anni;
    b) in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri Regionali;
    c) nell’ipotesi di modifiche statutarie.
    Qualora siano venuti meno gli Organi, il Congresso Regionale è convocato dalla Direzione Nazionale.
    Il Consiglio Regionale:
    a) assolve ai compiti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione e dalle deliberazioni degli organi nazionali;
    b) approva un Regolamento attuativo regionale entro tre mesi dall’approvazione del Regolamento nazionale.
    Sulla base del principio di sussidiarietà, il Regolamento regionale deve provvedere a regolare:
    − le modalità di elezione della Presidenza e del Presidente della Struttura di base;
    − i compiti e le modalità di funzionamento delle Zone;
    − altre ed eventuali questioni non espressamente previste dal Regolamento nazionale, inerenti i Congressi regionali o i Congressi provinciali della regione;
    I Regolamenti Regionali sono ratificati dal Collegio Nazionale di Garanzia.
    In assenza del Regolamento regionale si applica il regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

    Art. 37 – La Presidenza Regionale

    La Presidenza Regionale:
    a) è l’organo esecutivo e amministrativo;
    b) è composta con diritto di voto:
    – dai componenti eletti dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente;
    – dalla Responsabile Regionale del Coordinamento Donne;
    c) è composta senza diritto di voto, dal Coordinatore Regionale dei Giovani delle ACLI, dal Presidente Regionale dell’Unione Sportiva ACLI;
    d) dirige le ACLI aps nell’ambito della Regione, assolve i compiti previsti dallo Statuto e dal regolamento di attuazione e dalle deliberazioni degli organi nazionali.
    e) svolge ogni altra funzione amministrativa che non sia attribuita dallo Statuto e dalla legge alle competenze di altro organismo.
    I componenti la Presidenza regionale che, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica nel corso del mandato sono sostituiti in conformità delle procedure previste dai Regolamenti attuativi. I componenti subentrati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
    La Presidenza documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale nella relazione di missione di cui al precedente art. 36, lett. e).

    Art. 38 – Il Presidente Regionale

    Il Presidente Regionale:
    a) ha la rappresentanza legale e politica della Struttura regionale;
    b) convoca e presiede la Presidenza;
    c) ha la firma sociale della Struttura regionale.

    Art. 39 – Organo di controllo

    Al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017 il Consiglio regionale nomina un revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro.

    Art. 40 – Revisore legale dei conti

    Al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017, ove la funzione di revisione legale dei conti non sia affidata all’Organo di controllo, il Consiglio provinciale nomina un revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro.

    Art. 41 – Il Coordinamento Trentino Alto Adige

    Nell’Ambito della Regione Trentino-Alto Adige si riconosce il KVW (Katholischer Verband der Werktatigen) come associazione aderente alle ACLI che, con propria autonomia organizzativa, contribuisce al programma generale delle ACLI stesse.
    Tra i Consigli Provinciali delle ACLI di Trento, di Bolzano e del KVW è costituito un organo paritetico di coordinamento.

    Capo V – ORGANI DELLA STRUTTURA NAZIONALE

    Art. 42 – Il Congresso Nazionale

    Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti dai Congressi Provinciali in proporzione alla media degli iscritti degli ultimi quattro anni.
    Il Congresso:
    a) elegge:
    – i quaranta Consiglieri nazionali di sua competenza;
    – il Collegio Nazionale di Garanzia;
    – il Collegio Nazionale dei Probiviri;
    b) verifica l’attività svolta rispetto alla missione fondamentale dell’Associazione e indica gli obiettivi strategici per il mandato successivo;
    c) decide sulle proposte di modifiche allo Statuto.
    d) delibera sulla trasformazione, fusione o scissione delle ACLI aps con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei delegati che rappresentino non meno di tre quarti degli associati.

    Art. 43 – Esame dei libri sociali

    I delegati eletti, ai sensi del comma 1 del precedente art. 42, a partecipare al più recente Congresso nazionale hanno diritto, fino alla data di elezione o nomina dei nuovi delegati al Congresso successivo, di esaminare i libri sociali della struttura nazionale.
    L’esercizio del diritto da parte del delegato è condizionato alla sussistenza della qualità di socio ACLI alle date, rispettivamente, della richiesta di esame e dell’esame stesso.
    Il diritto di esaminare i libri sociali è esteso al Presidente della Struttura di base affiliatasi alle ACLI aps successivamente alla data di svolgimento dell’ultimo Congresso nazionale. In questo caso, l’esercizio del diritto è condizionato alla sussistenza dell’affiliazione alle date, rispettivamente, della richiesta di esame e dell’esame stesso.
    Il diritto è esercitato dai legittimati sopra individuati previa richiesta alla Presidenza nazionale, che comunica le modalità operative all’interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l’Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura.
    Per il relativo esame, i libri sono messi a disposizione del solo istante, presso la sede legale della Struttura nazionale, in presenza di un delegato della Presidenza. L’istante può estrarre copia, a sue spese, del libro dei verbali del Congresso nazionale.

    Art. 44 – Il Consiglio Nazionale

    Il Consiglio Nazionale è composto, con diritto di voto, da:
    a) il Presidente Nazionale,
    b) quaranta Consiglieri eletti dai Congressi Regionali;
    c) quaranta Consiglieri eletti dal Congresso Nazionale;
    d) i Presidenti Regionali;
    e) dai Consiglieri eletti dagli organi rappresentativi nella misura di:
    – sette per il Coordinamento donne;
    – sei per i Giovani delle ACLI;
    – tre ciascuno per l’U.S. ACLI e la FAP ACLI;
    – due per il KVW;
    – uno ciascuno per ACLI-Colf, ACLI TERRA, ACLI ARTE E SPETTACOLO, CTA, IPSIA.
    – sei rappresentanti delle Associazioni all’estero eletti dall’Assemblea Generale della Federazione ACLI Internazionali (F.A.I.).
    Al fine di osservare il principio enunciato dall’art. 35, comma 3, del d.lgs. 117/2017, la rappresentanza espressa dagli enti di cui al precedente comma, lett. f), che non siano associazioni di promozione sociale, non può superare un terzo del totale dei Consiglieri.
    Il Consiglio Nazionale:
    a) elegge il Presidente nazionale;
    b) elegge, al proprio interno, il Presidente del Consiglio Nazionale che lo convoca e ne dirige i lavori;
    c) elegge venti componenti la Direzione Nazionale, fra cui almeno quattro donne e dieci Presidenti Regionali;
    d) approva o respinge la composizione della Presidenza e la nomina del Segretario Generale formulate dal Presidente Nazionale ACLI;
    e) nomina e revoca i componenti dell’Organo di controllo e dell’Organo di revisione legale dei conti di cui agli articoli, rispettivamente, 50 e 51 del presente Statuto;
    f) elegge il Presidente Nazionale nei casi previsti dall’art. 79, integrato nella composizione dai Presidenti provinciali quali membri votanti, non presenti già ad altro titolo;
    g) definisce strategie, strumenti e risorse necessari a conseguire gli obiettivi indicati dal Congresso;
    h) elegge la Commissione Pari Opportunità uomo-donna con il compito di promuovere:
    – la cultura di genere, di parità e di pari opportunità all’interno dell’associazione;
    – iniziative e strategie di sviluppo della presenza delle donne nel sistema ACLI;
    – la cultura dell’integrazione della soggettività femminile nel sistema ACLI;
    – la partecipazione delle donne alla democrazia associativa attraverso strategie e strumenti di riequilibrio della rappresentanza;
    i) approva annualmente il bilancio d’esercizio della Struttura Nazionale, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione;
    j) approva annualmente il bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;
    k) assolve ai compiti previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione;
    l) convoca e determina l’ordine del giorno:
    – del Congresso in via ordinaria ogni 4 anni;
    – del Congresso in via straordinaria:
    a) con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti;
    b) su richiesta di Consigli Provinciali che rappresentino almeno la metà più uno degli iscritti, calcolati sulla media dell’ultimo Congresso Nazionale;
    m) elegge i rappresentanti delle ACLI italiane nella Federazione ACLI Internazionali (F.A.I.);
    n) opera sulla base di un suo regolamento;
    o) adegua lo Statuto alle innovazioni legislative, previo parere favorevole del Collegio Nazionale di Garanzia;
    p) stabilisce forme e modalità di verifica dell’attuazione del programma e del modello organizzativo;
    q) approva il regolamento dei lavori assembleari, se redatto;
    r) delibera, con la maggioranza rafforzata dei due terzi degli aventi diritto, l’azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli organi amministrativi e di controllo;
    s) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
    t) in caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri dei Collegi Nazionali di Garanzia e dei Probiviri, e in assenza di candidati non eletti che subentrino in sostituzione, provvede senza indugio ad integrare il Collegio con la nomina di nuovi componenti.
    In caso di dimissioni o decadenza di uno o più consiglieri nazionali eletti dai Congressi Regionali o dal Congresso Nazionale e in assenza di candidati non eletti che subentrino, il Consiglio resta validamente costituito, salvo non venga meno la metà più uno dei componenti del Consiglio di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) del presente articolo, ivi inclusi coloro che nel frattempo siano subentrati nella carica.
    Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano, a titolo consultivo, gli ex Presidenti Nazionali.
    Il Consiglio Nazionale si riunisce in sessione ordinaria due volte l’anno; in sessione straordinaria, quando lo richiedano per iscritto un terzo dei suoi componenti o la Direzione Nazionale.

    Art. 45 – La Direzione Nazionale

    La Direzione Nazionale è formata con diritto di voto:
    – dai componenti della Presidenza Nazionale con diritto di voto;
    – da 20 componenti eletti dal Consiglio Nazionale tra i quali almeno dieci Presidenti Regionali e almeno quattro donne;
    – dal Coordinatore Nazionale dei Giovani delle ACLI;
    Fanno inoltre parte della Direzione Nazionale, senza diritto di voto:
    – i componenti la Presidenza Nazionale senza diritto di voto;
    – i rappresentanti delle Associazioni specifiche e professionali i cui organismi sono eletti nell’ambito di uno specifico Congresso Nazionale.
    La Direzione Nazionale:
    a) programma e verifica l’attività delle ACLI aps nell’ambito delle scelte politiche e operative decise dal Consiglio Nazionale, nonché lo sviluppo del processo di regionalizzazione promuovendo progetti e modalità che lo favoriscano;
    b) ha facoltà di costituire organismi operativi indicandone tempi, ruoli e funzioni;
    c) assolve ai compiti previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione;
    d) approva annualmente le affiliazioni delle Strutture di base nonché i dati del tesseramento.
    e) si riunisce di norma una volta al mese.

    Art. 46 – La Presidenza Nazionale

    La Presidenza Nazionale è l’organo esecutivo ed amministrativo della Struttura Nazionale delle ACLI aps.
    I componenti la Presidenza Nazionale, fino ad un massimo di sette, sono proposti dal Presidente scegliendoli tra i Consiglieri nazionali o, in caso motivato, all’esterno del Consiglio Nazionale.
    Fa inoltre parte della Presidenza con diritto di voto la Responsabile Nazionale del Coordinamento Donne.
    Fanno parte senza diritto di voto: il Coordinatore Nazionale dei Giovani delle ACLI, il Presidente Nazionale dell’Unione Sportiva ACLI e il Segretario Generale.
    La Presidenza, lavorando per dipartimenti, ha la responsabilità di:
    a) attuare i programmi della Direzione Nazionale, promuovendo l’azione sociale, sviluppando la presenza ACLI sul territorio Nazionale;
    b) fissare gli obiettivi dell’azione sociale e dell’azione economica, con le relative politiche, decidendo le priorità e i settori nei quali investire;
    c) convocare la Direzione Nazionale.
    d) svolge ogni altra funzione amministrativa che non sia attribuita dallo Statuto e dalla legge alle competenze di altro organismo.
    È convocata dal Presidente, di norma, una volta alla settimana.
    La Presidenza documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale nella relazione di missione di cui al precedente art. 44, comma 3, lett. i).

    Art. 47 – Il Presidente Nazionale

    Il Presidente nazionale ha la legale rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio e il potere di firma della Struttura nazionale ACLI aps. La rappresentanza e la firma della Struttura nazionale ACLI aps spettano, altresì, ai componenti eventualmente delegati dallo stesso, nei limiti dei poteri delegati e con le modalità indicate nella relativa delibera.
    Egli ha la rappresentanza politica nazionale dell’Associazione e la dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Nazionali.

    Art. 48 – Il Segretario Generale

    Il Segretario Generale:
    a) è nominato e revocato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale;
    b) è responsabile delle attività economiche, patrimoniali e amministrative delle ACLI aps, in attuazione degli indirizzi fissati dalla Presidenza Nazionale;
    c) è Presidente del CO.S.I.S. e in quanto tale cura l’istruttoria e l’implementazione delle decisioni assunte dal Comitato stesso;
    d) è invitato permanentemente, se non presente ad altro titolo, negli organi deliberativi delle Imprese, Servizi e Associazioni specifiche e professionali al fine di favorire i processi di integrazione e di coordinamento di sistema.

    Art. 49 – Il CO.S.I.S.

    Il CO.S.I.S. (Comitato Servizi e Imprese a finalità sociale) è composto:
    a) dal Segretario Generale, che lo presiede in qualità di presidente;
    b) dai Vice Presidenti o Amministratori Delegati dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale delle ACLI aps.
    Il CO.S.I.S. ha la responsabilità di:
    – curare il coordinamento e l’integrazione tra i Servizi e le Imprese a finalità sociale;
    – verificare gli andamenti gestionali di Servizi e Imprese a finalità sociale;
    – attuare gli orientamenti di sistema e le politiche comuni decise dalla Presidenza Nazionale;
    Il CO.S.I.S. opera sulla base di un regolamento approvato dalla Direzione Nazionale.
    Alle riunioni del CO.SI.S. partecipano i direttori generali dei servizi e il Direttore Amministrativo delle ACLI aps.

    Art. 50 – Organo di controllo

    Il Consiglio nazionale nomina un Organo di controllo, i cui componenti sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall’art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit. L’organo di controllo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
    L’Organo di controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 del citato art. 30, d.lgs. 117 cit., ivi inclusa la revisione legale dei conti, a condizione che tutti i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali e ove il Consiglio non abbia deliberato l’elezione di un Organo distinto, ai sensi del successivo art. 51.

    Art. 51 – Revisore legale dei conti

    Al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017 il Consiglio nazionale nomina un revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro, sempreché non deliberi di affidare le funzioni all’Organo di controllo.

    TITOLO VI – SERVIZI E IMPRESE A FINALITÀ SOCIALE E SOGGETTI SOCIALI

    Art. 52 – Sistema Associativo, dei Servizi e delle Imprese a Finalità Sociale

    Le ACLI aps promuovono Servizi e Imprese a finalità sociale per soddisfare i bisogni e gli interessi dei cittadini e delle comunità locali, con particolare attenzione a quelle periferiche e fragili.
    I Servizi e le Imprese a finalità sociale, promossi dalle ACLI aps, concorrono allo sviluppo dell’economia civile e ad arricchire, con le loro peculiari potenzialità, la proposta associativa.
    Oltre ai Servizi indicati all’art. 3 del presente Statuto, le ACLI aps promuovono Imprese a finalità sociale a supporto delle iniziative che realizzano nei diversi ambiti del loro impegno.
    Gli orientamenti generali e le regole che ispirano e dirigono l’azione delle ACLI aps; dei Servizi, delle Associazioni specifiche e professionali da esse promosse, dei Soggetti Sociali e delle Associazioni aderenti, delle Imprese a finalità sociale o dei soggetti che comunque sono autorizzati all’uso del nome e del marchio, sono definiti nella “Carta dei Valori delle ACLI”.
    Il Consiglio Nazionale la approva e ne verifica l’applicazione.
    Il Presidente delle ACLI aps è anche il Presidente dei Servizi Sociali da esse promossi, con facoltà di attribuire o designare a tale responsabilità un altro componente con diritto di voto della Presidenza.
    Le Presidenze ACLI ai vari livelli approvano le proposte di nomina e designazione dei componenti gli organi dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale previste dai rispettivi Statuti.
    Gli atti costitutivi e gli statuti dei Servizi, dei Soggetti sociali e delle Associazioni specifiche e professionali promossi dalle ACLI aps, ai vari livelli, debbono contenere norme che:
    a) prevedano la nomina dei componenti gli Organi statutari da parte della Presidenza ACLI territorialmente competente, nonché l’eventuale revoca da parte del Consiglio su proposta della Presidenza, ferma restando l’automatica decadenza dalla carica in caso di provvedimento di espulsione dalle ACLI aps;
    b) obblighino a comunicare tempestivamente alla Direzione Nazionale ed alla Presidenza Nazionale delle ACLI aps la convocazione degli Organi collegiali e l’ordine del giorno dei lavori, onde consentire la partecipazione di un suo rappresentante con funzioni consultive;
    c) impegnino al loro adeguamento, entro dodici mesi, per recepire le innovazioni dello Statuto delle ACLI aps e le delibere della Direzione Nazionale in merito alla tutela del nome e del marchio delle ACLI aps, della loro origine e riferibilità all’Associazione promotrice.

    Art. 53 – Soggetti Sociali

    I Soggetti Sociali sono promossi dai Consigli ACLI ai vari livelli per favorire e sostenere la presenza, le attività e l’esperienza dei giovani con i Giovani delle ACLI, delle donne con il Coordinamento donne.
    I compiti e le modalità di elezione e di funzionamento degli organi ai vari livelli sono definiti negli specifici Regolamenti e/o Statuti ratificati dal Consiglio Nazionale ACLI.
    Le modalità di partecipazione alla vita del Movimento sono specificate dai regolamenti Nazionali e Regionali.

    Art. 54 – I Giovani delle ACLI

    I Giovani delle ACLI:
    – vivono il percorso di aggregazione del Movimento di cui all’art. 8;
    – organizzano i giovani, iscritti alle ACLI aps, fino a 32 anni di età.

    Art. 55 – Il Coordinamento Donne

    Il Coordinamento Nazionale Donne:
    a) rappresenta e promuove il ruolo politico delle donne delle ACLI aps;
    b) promuove e attiva azioni positive e strategie di pari opportunità uomo-donna nel sistema ACLI;
    c) concorre a formulare gli indirizzi e i programmi delle ACLI aps e di tutte le attività e iniziative da esse promosse;
    d) promuove e coordina iniziative di studio, formazione, azione sociale e politica per favorire l’aggregazione delle donne e valorizzarne pensiero ed esperienza.
    I Coordinamenti Donne:
    a) possono essere promossi a tutti i livelli dell’Associazione;
    b) possono avvalersi di strumenti e risorse concordati con gli organi deliberativi delle ACLI aps dei rispettivi livelli;
    c) hanno quali organi dirigenti: la Responsabile e il Direttivo.

    TITOLO VII – ASSOCIAZIONI SPECIFICHE E PROFESSIONALI

    Art. 56 – Le Associazioni Professionali

    Le Associazioni Professionali sono promosse dai Consigli ACLI ai vari livelli per favorire e sostenere la presenza, le attività, l’assistenza e la tutela dei lavoratori del mondo rurale con ACLI TERRA e dei collaboratori e delle collaboratrici familiari con ACLI COLF.
    I compiti e le modalità di elezione e di funzionamento degli organi ai vari livelli sono definiti negli specifici Statuti o Regolamenti ratificati dal Consiglio Nazionale ACLI.
    Le modalità di partecipazione alla vita del Movimento sono specificate dai Regolamenti Nazionali, Regionali e Provinciali.

    Art. 57 – Le ACLI COLF

    Le ACLI-COLF:
    a) costituiscono l’esperienza organizzata delle ACLI aps per favorire la promozione professionale e sociale dei collaboratori e delle collaboratrici familiari;
    b) operano sulla base di un proprio Statuto e Regolamento.

    Art. 58 – ACLI-TERRA

    ACLI-TERRA è l’associazione professionale agricola delle ACLI aps di cui esprime la presenza. La sua iniziativa favorisce l’integrazione fra culture, economie, tradizioni sui territori, nella fedeltà a valori e radici comuni.
    ACLI-TERRA promuove la tutela e l’assistenza dei lavoratori rurali e delle loro famiglie e la partecipazione alla soluzione dei problemi economici e sociali dell’agricoltura e del mondo rurale.

    Art. 59 – Le Associazioni Specifiche

    Le Associazioni Specifiche sono costituite dai Consigli ACLI ai vari livelli, per promuovere e sostenere all’interno delle ACLI aps esperienze, attività e percorsi associativi sportivi, ambientali, ricreativi, culturali, turistici, sociali e dei consumatori.
    Organizzano attività che, a partire dagli specifici bisogni ed interessi delle persone, aiutano a prendere consapevolezza delle loro potenzialità e favoriscono la partecipazione e l’impegno attivo.
    Concorrono a sviluppare la conoscenza della proposta associativa delle ACLI aps e partecipano al programma di attività del Movimento.
    Sviluppano la loro dinamica associativa e progettuale con l’apporto di Organi eletti in base agli Statuti ed ai Regolamenti di attuazione.
    Operano secondo propri Statuti o Regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale ACLI o, nel caso di esperienze territoriali, dai Consigli competenti.
    Ai vari livelli le Presidenze ACLI istituiscono i “Coordinamenti delle Associazioni Specifiche e Professionali”, come luogo di integrazione delle politiche aggregative, organizzative, di comunicazione, secondo le linee strategiche decise dagli Organi delle ACLI aps.
    I Coordinamenti operano secondo un Regolamento approvato dai Consigli ACLI ai vari livelli.
    A livello nazionale le Associazioni Specifiche riconosciute sono:
    − l’Unione Sportiva ACLI (U.S. ACLI), che promuove attività sportive e ludico-motorie rivolte alle persone di ogni età e categoria sociale;
    − la Federazione Anziani Pensionati (FAP-ACLI) che costituisce l’esperienza organizzata delle ACLI aps per favorire la promozione, l’azione sociale e il volontariato degli anziani e dei pensionati;
    − le ACLI ARTE E SPETTACOLO, che promuovono attività culturali, artistiche, musicali e ricreative;
    − il Centro Turistico ACLI (Cta), che promuove attività turistiche;
    − IPSIA, Istituto Pace Sviluppo Innovazione ACLI che opera per la cooperazione internazionale allo sviluppo, la solidarietà tra i popoli e la diffusione di una cultura di pace. Opera sulla base di un proprio Statuto approvato dalla Direzione Nazionale delle ACLI aps.
    − ACLI IN FAMIGLIA che promuove e organizza la rappresentanza sindacale e sociale delle persone e delle famiglie che si avvalgono di collaboratori domestici.
    Le modalità del tesseramento e le politiche di aggregazione sono definite dagli Organi delle Associazioni Specifiche, d’intesa con gli Organi delle ACLI aps ai rispettivi livelli.

    Art. 60 – ASSOCIAZIONI ADERENTI

    Per le associazioni aderenti si fa riferimento a quanto previsto agli art. 11 e seguenti del presente Statuto.

    INIZIATIVE SPECIFICHE

    Art. 61 – Cooperazione e lavoro associato

    Le ACLI aps promuovono la cooperazione e il lavoro associato quali attività imprenditive e sociali atte a promuovere le condizioni morali, sociali e materiali delle persone. A tal fine:
    a) i Consigli Provinciali, Regionali e Nazionale promuovono e coordinano l’iniziativa delle cooperative, dei Consorzi ed Unioni di Cooperative;
    b) le Presidenze Provinciali, Regionali e Nazionale rappresentano, tutelano ed assistono le Strutture cooperative e di lavoro associato che aderiscono ai principi delle ACLI aps e della “Carta dei Valori delle ACLI” ed operano in coerenza con gli indirizzi del Movimento.

    Art. 62 – Immigrati ed emigrati

    Le ACLI aps promuovono iniziative di formazione, azione sociale, tutela e promozione dei diritti tra gli emigrati e gli immigrati in Italia e all’estero.
    Tali iniziative si collegano con l’azione della FAI (Federazione ACLI Internazionali) e degli organismi regionali appositamente istituiti e sono coordinate da un organismo operativo istituito dalla Direzione Nazionale ACLI.
    Le ACLI aps promuovono, altresì, attività che favoriscono l’accoglienza, la formazione, il lavoro e la partecipazione attiva degli immigrati provenienti da paesi esteri alla vita della società italiana, la valorizzazione delle culture originarie e sostengono l’organizzazione di esperienze associative della comunità di migranti, promuovendo la loro adesione all’Associazione, ai sensi dell’articolo 11 del presente Statuto, in modo da salvaguardare i valori fondativi delle ACLI aps.

    Art. 63 – Volontariato

    Nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 17 e 18 del d.lgs. 117/2017, le ACLI aps promuovono il volontariato come:
    a) risorsa basilare per il sostegno della loro vita associativa e quale forma di partecipazione continuativa ad esperienze acliste di solidarietà ed impegno sociale rivolte alla costruzione del bene comune;
    b) attività di solidarietà con le persone, le famiglie e le comunità organizzate nelle forme previste dalle leggi nazionali e regionali, attraverso apposite associazioni promosse ai vari livelli;
    c) forme di impegno per la solidarietà e la cooperazione tra le Nazioni ed i popoli nell’ambito di iniziative di volontariato internazionale rivolte ad educare alla pace ed alla mondialità.
    Le ACLI aps assicurano percorsi di promozione, formazione, accompagnamento e di aggiornamento per tutti i volontari impegnati nell’Associazione così come in qualsiasi altro soggetto del sistema associativo, dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale.
    Le ACLI aps partecipano all’organizzazione delle attività di volontariato previste dalle leggi nazionali e regionali.

    TITOLO VIII

    Capo I – INCOMPATIBILITÀ ESTERNE

    Art. 64

    Il Presidente Nazionale è incompatibile:
    a) nell’ambito istituzionale:
    – con responsabilità di governo a tutti i livelli;
    – con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali e dei Comuni delle città con più di 50.000 abitanti o comunque capoluogo di Provincia;
    b) nell’ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l’appartenenza:
    – ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore;
    – alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli;
    c) nell’ambito sindacale con responsabilità:
    – nella Segreteria Confederale e in quelle delle Unioni o Camere Regionali e comprensoriali;
    – nelle Segreterie di Federazione allo stesso livello territoriale e al livello superiore.
    I Presidenti Provinciali e Regionali sono incompatibili:
    a) nell’ambito istituzionale:
    – con ogni responsabilità di governo a tutti i livelli, fatta eccezione per i Comuni con meno di 15.000 abitanti che non siano capoluogo di provincia;
    – con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali e dei Comuni con più di 200.000 abitanti o comunque capoluogo di provincia;
    b) nell’ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l’appartenenza:
    – ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore;
    – alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli;
    c) nell’ambito sindacale con responsabilità:
    – nella Segreteria Confederale e in quelle delle Unioni o Camere Regionali e comprensoriali;
    – nelle Segreterie di Federazione allo stesso livello territoriale e al livello superiore.

    Art. 65

    I componenti la Presidenza Nazionale, la Direzione Nazionale e le Presidenze Regionali e Provinciali sono incompatibili:
    a) nell’ambito istituzionale:
    – con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali e regionali;
    – con responsabilità di governo a tutti i livelli fatta eccezione per i Comuni con meno di 50.000 abitanti che non siano capoluoghi di Provincia;
    b) nell’ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l’appartenenza:
    – ai Consigli ed ai Comitati allo stesso livello territoriale o superiore;
    – alle Direzioni e agli organi esecutivi nazionali, regionali e provinciali e dei Comuni con più di 200.000 abitanti o comunque capoluoghi di provincia;
    c) nell’ambito sindacale con responsabilità:
    – nella Segreteria confederale ed in quelle delle Unioni Regionali e comprensoriali;
    – nelle Segreterie di Federazione allo stesso livello.

    Art. 66

    I Consiglieri nazionali, regionali e provinciali sono incompatibili con incarichi esecutivi di partito nazionali, regionali e provinciali allo stesso livello o a quello superiore.

    Art. 67

    I Presidenti delle Strutture di base e i Coordinatori di Zona sono incompatibili:
    a) nell’ambito istituzionale:
    – con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali e provinciali e dei Comuni con più di 200.000 abitanti o comunque capoluoghi di provincia, purché diverso dal Comune del territorio di appartenenza della propria Struttura di base o della Zona;
    – con responsabilità di governo a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;
    b) nell’ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con responsabilità nelle Segreterie, nelle Direzioni e negli organi esecutivi a tutti i livelli.

    Art. 68

    Le suddette incompatibilità sono operanti dal momento in cui si verificano. Non sono ammesse deroghe e la decadenza dagli Organi delle ACLI è immediata nel momento in cui il dirigente ACLI accetta una delle responsabilità politico-partitiche o sindacali.

    Capo II – INCOMPATIBILITÀ INTERNE

    Art. 69

    Ai vari livelli, di cui all’art.18, i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato della Struttura delle ACLI aps e dei Servizi sociali e delle Imprese a finalità sociale al medesimo livello di rappresentanza territoriale (provinciale, regionale, nazionale), nonché quelli di enti che ad essa aderiscono, non devono superare il 25% dei Consiglieri eletti dal proprio Congresso.
    La disposizione si applica in relazione al livello di rappresentanza presso le ACLI aps corrispondente, per competenza territoriale, alla sede o livello provinciale o regionale o nazionale presso il quale i lavoratori sono impiegati.
    I lavoratori con rapporto di lavoro subordinato eventualmente eletti in soprannumero devono optare, prima della convocazione del primo consiglio provinciale, regionale o nazionale, dandone comunicazione scritta alla Presidenza provinciale, regionale o nazionale.
    I Consigli Regionali e Provinciali, ai propri livelli di rappresentanza, regolamentano la materia in base alle rispettive esigenze, anche diminuendo la percentuale sopraindicata, che resta comunque il limite massimo.
    Nella prima riunione del Consiglio provinciale, regionale e nazionale, il primo degli eletti verifica preliminarmente il rispetto della quota di cui al comma uno e, in assenza di sufficienti opzioni, dichiara la decadenza dei consiglieri eletti, rimasti in stato di incompatibilità, che hanno ottenuto il minor numero di preferenze e provvede alla loro sostituzione con i consiglieri non eletti che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
    Ai vari livelli di rappresentanza di cui all’art.18, i lavoratori con contratto di lavoro subordinato della struttura delle ACLI aps e dei Servizi sociali e delle Imprese a finalità sociale al medesimo livello di rappresentanza (provinciale, regionale, nazionale), nonché quelli degli enti che ad essa aderiscono, non devono superare il 50% dei membri delle Presidenze Provinciali, Regionali e Nazionale con diritto di voto.
    La disposizione si applica in relazione al livello di rappresentanza presso le ACLI aps corrispondente, per competenza territoriale, alla sede o livello provinciale o regionale o nazionale presso il quale i lavoratori sono impiegati.
    Il Segretario Generale delle ACLI aps è incompatibile con incarichi elettivi a qualsiasi livello.
    I coordinatori e i direttori dei Servizi Sociali e delle Imprese a finalità sociale e di ogni altra iniziativa promossa dalle ACLI aps, non devono far parte con voto deliberativo degli organi esecutivi del Movimento al livello in cui essi esercitano tali incarichi.
    Coloro che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza professionale con i Servizi sociali e Imprese a finalità sociale delle ACLI aps e con tutte le iniziative da esse promosse, ovvero che sono ivi distaccati dalla Presidenza delle ACLI aps, non devono essere nominati o designati a far parte degli organi direttivi o di amministrazione con i quali vige tale rapporto.
    La responsabilità di Presidente provinciale, regionale e nazionale delle ACLI aps non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi, della durata ciascuno di anni quattro, o in ogni caso per non più di otto anni, salvo il differimento dell’ultimo mandato nel caso in cui ciò consenta di ricondurre l’elezione del Presidente alla naturale scadenza congressuale.
    Eccezionalmente i Presidenti provinciali possono svolgere un ulteriore mandato della durata di due anni nel caso in cui si riscontri una media aritmetica del numero degli iscritti, come approvati dagli organismi competenti, risultante nei quattro anni sociali precedenti non superiore a 1500 associati persone fisiche.
    La responsabilità di Presidente della Struttura di base può essere ricoperta senza limitazione di mandato previo consenso del Consiglio Provinciale.
    I Presidenti Provinciali non possono essere eletti nella Presidenza Nazionale.
    La carica di Presidente Provinciale è incompatibile con quella di Presidente Regionale.

    TITOLO IX – GARANZIE STATUTARIE

    Art. 70 – Convenzione di arbitrato

    Ogni controversia relativa all’applicazione od interpretazione delle norme statutarie o regolamentari, o comunque connessa al rapporto associativo, che insorga tra singoli tesserati, tra tesserati e strutture ACLI provinciali o regionali, tra strutture provinciali e regionali tra di loro, tra una di tali strutture e la Sede o gli Organi Nazionali, comprese quelle di cui all’art. 77, è devoluta in unico grado, su ricorso di uno dei soggetti o organi interessati, ad un collegio arbitrale composto da tre componenti del Collegio Nazionale di Garanzia nominati dal Presidente del Collegio stesso, i quali decideranno mediante lodo, come organo di giustizia arbitrale rituale.
    La presidenza del collegio arbitrale, ove non assunta dal Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia, spetta al componente più anziano.
    Gli arbitri decidono la controversia nel termine di 180 giorni dalla data di accettazione dell’incarico.
    Il Collegio Nazionale di Garanzia decide in secondo grado, nella sua complessiva composizione di sette membri, i ricorsi proposti avverso le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri.
    Il lodo pronunciato dal collegio arbitrale in unico grado e dal Collegio Nazionale di Garanzia in sede di appello, non è impugnabile dinanzi l’Autorità giudiziaria ordinaria per motivi attinenti al merito.
    Gli arbitri regoleranno lo svolgimento del giudizio nei modi che riterranno più opportuni e comunque nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento degli Organi statutari di garanzia.
    Essi dovranno tuttavia garantire il rispetto del contraddittorio tra le parti ed, in ogni caso, assegnare alle stesse congrui termini per presentare documenti e memorie nonché per esporre le loro repliche.
    Per quanto non previsto dal presente articolo e dalle norme del Regolamento, si applicano le disposizioni previste dal codice di procedura civile in materia di arbitrato.

    Art. 71 – I Collegi Nazionali di Garanzia e dei Probiviri

    I Collegi Nazionali di Garanzia e dei Probiviri
    a) sono composti da membri eletti dal Congresso Nazionale tra i tesserati che non rivestono alcuna carica all’interno degli Organi e delle strutture di base, Provinciali, Regionali e Nazionale e non siano incorsi in sanzioni disciplinari;
    b) eleggono tra i propri componenti il Presidente.

    Art. 72 – Il Collegio Nazionale di Garanzia

    Il Collegio Nazionale di Garanzia è composto da sette membri effettivi ed uno supplente, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale degli Organi di garanzia, ed ha il compito di:
    a) rispondere ai quesiti inerenti l’interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti di applicazione;
    b) convocare e preparare il Congresso Nazionale nell’eventualità che il Consiglio Nazionale non sia in grado di rieleggere il Presidente Nazionale;
    c) ratificare i regolamenti attuativi regionali sulla base della loro coerenza con lo Statuto.

    Art. 73 – Il Collegio Nazionali dei Probiviri

    Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi ed uno supplente, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale degli Organi di garanzia, ed ha compito di:
    a) vigilare sull’applicazione delle norme statutarie in materia di incompatibilità esterne ed interne e, nel caso di accertata infrazione, applicare le previste misure disciplinari;
    b) decidere sulla denuncia presentata da uno o più tesserati con riferimento ad atti pregiudizievoli del patrimonio o del nome dell’associazione commessi in ambito associativo da parte di un tesserato, ovvero con riferimento ad atti ingiuriosi, offensivi o comunque lesivi dell’onore, della dignità e della reputazione di un tesserato o che arrechino offesa fisica alla persona, commessi sempre in ambito associativo contro un tesserato da parte di un altro tesserato, comminando una delle misure disciplinari previste dall’art. 74 dello Statuto;
    c) decidere sulla denuncia presentata da uno o più tesserati per violazioni alle norme previste nella “Carta dei valori delle ACLI” e comminare le sanzioni ivi previste.
    Il Collegio Nazionale dei Probiviri procede secondo le norme previste dal Regolamento degli Organi statutari di garanzia, anche con riferimento alle modalità di ricezione delle denunce.
    Avverso la decisione del Collegio Nazionale dei Probiviri è ammesso ricorso al Collegio Nazionale di Garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione.

    Art. 74 – Misure disciplinari

    Sono misure disciplinari:
    a) il richiamo;
    b) la deplorazione;
    c) la sospensione da un mese a due anni che, per i componenti gli organi, comporta la decadenza; la surroga è sospesa fino alla sentenza definitiva;
    d) l’espulsione.
    Esse sono comminate in relazione alla gravità della violazione e devono essere comunicate e motivate agli interessati e ai soggetti denuncianti entro dieci giorni dalla loro adozione.
    I soci espulsi per violazione allo Statuto o indegnità possono essere riammessi solo con giudizio del Collegio dei Probiviri.

    TITOLO X – INTERVENTI STRAORDINARI

    Art. 75 – Accompagnamento e Nomina Incaricati

    La Direzione Nazionale ha facoltà di nominare per un tempo determinato, comunque non superiore ad un anno, un proprio Incaricato con compiti di assistenza strategica e/o supporto operativo alle Strutture provinciali e/o regionali che lo richiedano, così come di monitoraggio delle azioni sociali ed amministrative condotte.
    La Direzione nazionale ha altresì la facoltà di nominare l’Incaricato, con le attribuzioni sopra richiamate, nel caso in cui la Presidenza nazionale accerti difficoltà di gestione della struttura territoriale e/o difficoltà della stessa ad assolvere con puntualità adempimenti di legge o adempimenti statutari e/o regolamentari, non dovute a dolo o negligenza grave. La nomina dell’Incaricato, in questi casi segue, di norma, gli esiti di attività ispettive deliberate dalla Presidenza nazionale a carico della struttura territoriale.
    Gli organi delle Strutture provinciali o regionali interessate si impegnano a collaborare con l’Incaricato per il buon fine dell’assistenza e del monitoraggio.
    L’Incaricato riferisce alla Direzione nazionale degli esiti del mandato assolto, con la periodicità stabilita in sede di nomina.

    Art. 76 – Scioglimento Presidenze

    La Direzione Nazionale, d’intesa con la Presidenza Regionale, ha facoltà di sciogliere la Presidenza Provinciale quando questa viene meno alle sue funzioni o esplica attività contrarie agli indirizzi delle ACLI. Per analoghi motivi ha facoltà di sciogliere la Presidenza Regionale.
    In tali casi la Direzione Nazionale convoca, entro 30 giorni, il Consiglio Provinciale o Regionale per procedere alla elezione della nuova Presidenza.

    Art. 77 – Scioglimento Consigli–Nomina Commissario

    La Direzione Nazionale ha facoltà di sciogliere il Consiglio Provinciale qualora venga meno alle sue funzioni, o assuma deliberazioni e atteggiamenti contrari ai principi e norme statutarie e regolamentari delle ACLI aps, e di nominare contestualmente un Commissario.
    Tale facoltà è esercitata d’intesa con la Presidenza Regionale.
    Il Commissario nominato ha il potere di firma della Struttura provinciale.
    In casi di eccezionale urgenza e gravità o in caso di mancata intesa, la Direzione Nazionale ha facoltà di sciogliere il Consiglio Provinciale e di nominare un Commissario in attesa di delibera definitiva del Consiglio Nazionale.
    Per analoghi motivi la Direzione Nazionale ha facoltà di sciogliere il Consiglio Regionale e di nominare un Commissario.
    Il Commissario nominato ha il potere di firma della Struttura regionale.
    Con lo scioglimento dei Consigli decadono anche il Presidente, la Presidenza e gli organi dei Servizi allo stesso livello.
    La Direzione Nazionale è tenuta a comunicare per iscritto il provvedimento ai componenti i Consigli disciolti.
    I ricorsi presentati a norma dell’art. 70 contro i provvedimenti di scioglimento e di commissariamento previsti dai precedenti commi non ne sospendono l’immediata esecutività.

    Art. 78 – Disconoscimento delle articolazioni territoriali

    Ove ricorrano gravi motivi, il Consiglio Nazionale, sentita la Presidenza regionale, revoca il riconoscimento delle Strutture provinciali e scioglie il patto aggregativo, cui consegue la revoca di ogni rappresentanza territoriale e il divieto di spendita del nome e del marchio delle ACLI.
    In questi casi, gli enti aderenti e le Strutture di base affiliate alla Sede provinciale cui è revocato il riconoscimento sono presi in carico, fino alla ricostituzione di una nuova Sede Provinciale, dalla Sede Regionale, che svolge a loro favore le attività di assistenza necessaria e le funzioni operative ordinariamente esperibili a cura della Sede provinciale. La Sede Regionale opera in stretto coordinamento con la Sede Nazionale ed assicura che al corpo associativo sia garantito l’esercizio dei diritti di democrazia e rappresentanza.
    La decisione della revoca del riconoscimento è validamente presa:
    a. se preceduta dal Commissariamento della Sede, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 77 del presente Statuto;
    b. se la delibera è assistita dal voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri aventi diritto al voto;
    c. se i gravi motivi in base ai quali è azionata la delibera di disconoscimento siano idonei ad integrare, con ragionevole apprezzamento di probabilità, il timore della sofferenza di un danno ingiusto in capo alla Rete associativa e/o al corpo sociale, consistente in un grave pregiudizio economico, finanziario, patrimoniale, giuridico o reputazionale;
    d. se i gravi motivi in base ai quali è azionata la delibera di disconoscimento siano sorretti da elementi probatori documentali, o si basino, in ogni caso, su fatti e/o circostanze che integrano presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
    La delibera di disconoscimento è sottratta alla regola generale della surroga di poteri da parte dell’Organismo di livello inferiore, di cui al successivo articolo 82, dovuta a ragioni di necessità ed urgenza. Le delibere prese in violazione del presente divieto sono nulle.

    Art. 79 – Dimissioni o decadenza del Presidente Nazionale

    In caso di dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale, nella composizione allargata di cui all’art. 44, terzo comma, lettera f), elegge il nuovo Presidente Nazionale con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto.
    Eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente Nazionale devono essere presentate dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale con diritto di voto.
    La mozione di sfiducia è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale con diritto di voto.
    In caso di accoglimento della mozione di sfiducia, il Consiglio Nazionale elegge il nuovo Presidente Nazionale con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti con diritto di voto.
    Qualora non si raggiunga tale quorum il Collegio Nazionale di Garanzia convoca il Congresso Nazionale.
    In caso di dimissioni, decadenza, impedimento del Presidente Nazionale ovvero di accoglimento della mozione di sfiducia nei suoi confronti, decadono altresì la Presidenza Nazionale e la Direzione Nazionale.

    Art. 80 – Costituzione nuove Province

    In caso di costituzione di una nuova Provincia, la Direzione Nazionale, d’intesa con la Presidenza Regionale, nomina un Commissario che ha il compito di giungere a costituire gli organi democratici.
    Il Commissario rappresenta a tutti gli effetti le ACLI aps e tutte le iniziative da esse promosse nella provincia o nella regione sino alla costituzione degli organi elettivi o alla revoca della nomina da parte della Direzione Nazionale.

    TITOLO XI – RAPPRESENTANZA E POTERI

    Art. 81 – Rappresentanza politica e legale

    Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante, sia in giudizio che nei confronti dei terzi, della Struttura Nazionale delle ACLI aps. Egli ha altresì la rappresentanza politica nazionale dell’Associazione.
    I Presidenti regionali, provinciali e delle Strutture di base hanno la rappresentanza legale, sia in giudizio che nei confronti dei terzi, per le questioni ed i rapporti inerenti ai rispettivi livelli ed ambiti di competenza.
    Ogni struttura associativa delle ACLI, risponde unicamente ed in via esclusiva delle obbligazioni assunte nel proprio ambito di competenza senza impegnare, quindi, gli organismi di diverso livello ed ambito territoriale.
    Esclusi i casi previsti dall’art. 77 del presente Statuto, a tutti i livelli gli Organi decaduti restano in carica per l’ordinaria amministrazione fino a nuova elezione.

    Art. 82 – Delibere d’urgenza

    All’interno di ogni struttura, gli organi delle ACLI aps, in caso di necessità ed urgenza, possono deliberare con i poteri dell’organo immediatamente superiore, salvo ratifica dell’organo competente a deliberare nella sua prima riunione, da convocarsi entro il più breve tempo possibile.

    Art. 83 – Operazioni di carattere amministrativo economico, finanziario e patrimoniale

    Le Strutture regionali, provinciali e di base, nei rispettivi ambiti di competenza, hanno autonomia decisionale e gestionale per le operazioni di carattere amministrativo, economico, finanziario e patrimoniale.
    È fatto divieto alle stesse, sotto pena di scioglimento dei relativi organi direttivi da parte della Direzione Nazionale, di trasferire a terzi, a qualsiasi titolo, i beni immobili destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, ovvero di modificarne la destinazione d’uso, senza la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale, nonché mettere in atto attività ed iniziative tese a depauperare il patrimonio ovvero ad impedire lo sviluppo associativo.

    Art. 84 – Organo di controllo

    La Struttura nazionale è dotata di un Organo di controllo collegiale, composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, che svolge le funzioni richieste dall’art. 30, commi 6,7,8 del d.lgs. n. 117/2017, ivi inclusa la funzione di revisione legale dei conti ai sensi della normativa vigente e, sempreché, al superamento dei requisiti dimensionali di cui al successivo art. 31, comma 1 del d.lgs. n. 117/2017, la funzione di Revisione legale dei Conti non sia affidata ad un distinto Organismo, ai sensi del medesimo art. 31.
    I componenti dell’Organo di controllo della Struttura nazionale sono Revisori legali dei conti iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione di controllo legale dei conti, superati i limiti dimensionali di cui al richiamato art. 31, comma 1, d. lgs. n. 117/2017, sia affidata all’ Organo di revisione di cui al successivo art. 85.
    Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 30, comma 2, d.lgs. n. 117/2017, le Strutture regionali e provinciali nominano un Organo di controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall’art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit.
    L’Organo di controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 del citato art. 30, d.lgs. 117 cit., ivi inclusa la revisione legale dei conti, al ricorrere dei requisiti professionali dei suoi componenti e ove la Struttura regionale o provinciale non abbia deliberato la nomina di un Organo distinto, ai sensi del successivo art. 85.

    Art. 85 – Revisore legale dei conti

    Alla ricorrenza dei presupposti indicati all’art. 31, comma 1, del d.lgs. 117/2017, gli Organismi competenti, rispettivamente, delle Strutture nazionali, regionali, provinciali e di base, nominano un Revisore legale dei conti, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma, sempreché la relativa funzione non sia affidata all’Organo di Controllo ai sensi del precedente art. 84.

    TITOLO XII – PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE, BILANCIO E LIBRI SOCIALI

    Art. 86 – Patrimonio

    Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
    Le ACLI aps, ai vari livelli, redigono il bilancio di esercizio nella forma:
    a) dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale, della relazione di missione;
    b) del rendiconto finanziario per cassa, ove ricorrano i requisiti dimensionali di cui all’art. 13, comma 2, del d.lgs. 117/2017.
    I bilanci di esercizio sono sottoposti all’approvazione dei competenti Organi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, unitamente alla relazione predisposta dall’Organo di controllo e dal Revisore legale dei conti, se eletti.
    In presenza di gravi e motivati impedimenti, l’approvazione può essere differita fino ad un massimo di due mesi.
    Al verificarsi dei presupposti indicati dall’art. 14 del d.lgs. 117/2017, è redatto ed approvato dagli Organismi competenti il bilancio sociale entro il termine di deposito dello stesso presso il Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45 del d.lgs. 117/2017.
    Le ACLI aps traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
    a) quote associative;
    b) contributi pubblici e privati;
    c) donazioni e lasciti testamentari;
    d) rendite patrimoniali;
    e) attività di raccolta fondi;
    f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
    g) proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi agli associati e a terzi, in conformità alle finalità istituzionali, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale;
    h) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 117/2017;
    i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
    j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, nonché operazioni di fundraising;
    k) ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.lgs. n. 117/2017 o di altre norme competenti in materia, compatibili con le finalità dell’associazione di promozione sociale.
    È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
    È fatto obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione, secondo le delibere assunte dagli organi competenti, a favore di attività nell’ambito delle finalità statutarie.
    Il socio, in caso di cessazione a qualsiasi titolo della sua qualità di associato, non può richiedere alle ACLI aps la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna.
    Le Presidenze Provinciali e Regionali devono trasmettere alla Presidenza Nazionale l’inventario dei beni delle ACLI aps di loro pertinenza.
    L’uso del nome e del marchio delle ACLI aps deve essere autorizzato dalla Direzione Nazionale.

    Art. 87 – Libri sociali

    Ad ogni livello, e per quanto di competenza dei rispettivi Organi, secondo quanto stabilito dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, sono istituiti e aggiornati i libri sociali, ossia:
    1. il libro dei soci;
    2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, anche congressuali;
    3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Direzione nazionale;
    4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio (nazionale, regionale, provinciale);
    5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione;
    6. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;
    7. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di revisione legale dei conti di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l’obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.
    I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o digitale, anche in ordine alla relativa conservazione, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:
    a. per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
    b. per i libri dal n. 2) al n. 7): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

    Art. 88 – Scioglimento delle Strutture di base e devoluzione del patrimonio

    In caso di scioglimento delle Strutture di base, i beni patrimoniali delle ACLI di proprietà o di pertinenza della singola Struttura sono devoluti, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, dallo Statuto della struttura di base o da decisioni dei suoi organi competenti, alla Struttura Provinciale e da questa per gli stessi motivi e con le stesse modalità di legge alla Struttura Nazionale.

    TITOLO XIII – DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 89 – Riunioni degli Organi

    Ad ogni livello dell’organizzazione, le riunioni degli Organi possono essere svolte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.
    Di tutte le riunioni degli Organi delle ACLI aps, deve essere redatto un processo verbale. I verbali sono tenuti, anche in modalità elettronica o digitale, in appositi libri a cura dell’Organo cui si riferiscono.

    Art. 90 – Regolamenti

    I regolamenti di applicazione dello Statuto approvati dal Consiglio Nazionale ne costituiscono parte integrante.

    Art. 91 – Modifiche Statuto

    Le proposte di modifiche allo Statuto devono essere formulate dai Congressi Provinciali, Regionali e dalla Direzione Nazionale secondo le modalità stabilite dal regolamento del Congresso Nazionale.
    Lo Statuto può essere modificato:
    a) dal Congresso Nazionale con il voto favorevole della maggioranza dei delegati; per gli articoli 1, 2, 3, 8, 9, 10, 18, 19 occorre il voto favorevole di due terzi dei delegati;
    b) dal Consiglio Nazionale limitatamente agli adeguamenti di legge e previo parere favorevole del Collegio Nazionale di Garanzia.
    Le modifiche apportate allo Statuto e ai Regolamenti entrano in vigore immediatamente.

    Art. 92 – Scioglimento delle ACLI

    Lo scioglimento delle ACLI aps può essere deliberato soltanto da un Congresso Nazionale straordinario, appositamente convocato, con il voto favorevole, espresso a scrutinio segreto, di almeno tre quarti dei delegati.
    In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio delle ACLI aps è devoluto, con apposita delibera del Congresso Nazionale straordinario, ad altri enti del Terzo settore previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

    NORMA TRANSITORIA

    Il Consiglio nazionale è autorizzato ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie, anche ai fini della razionalizzazione delle disposizioni, per assicurare la trasmigrazione dell’Associazione presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e/o l’iscrizione, nello stesso, presso la sezione dedicata alle Reti associative.
    Le Zone costituite con natura giuridica di associazione dovranno procedere allo scioglimento al termine del mandato che risulta essere in corso alla data di approvazione del presente Statuto.
    Le Associazioni specifiche e professionali che, alla data dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 12, siano dotate di rappresentanza presso, rispettivamente, i Congressi e Consigli provinciali, i Consigli regionali, nonché presso il Consiglio nazionale, conservano tale rappresentanza se provvedono ad aderire alle ACLI nelle forme previste dalla medesima disposizione, sempreché la Presidenza nazionale delle ACLI deliberi la definizione del protocollo di adesione ed il Consiglio nazionale lo approvi.
    In caso contrario, decorsi sei mesi dall’entrata in vigore della disposizione, i rappresentanti delle Associazioni specifiche e professionali decadono dalla carica sino ad allora ricoperta, con efficacia ex nunc.