Chi vende la casa può mantenere il bonus sui lavori

Alla morte di mio padre mia madre, oltre al diritto di abitazione, ha ereditato il 50% della casa, ed io con i miei fratelli ho ereditato la parte restante. A breve saranno deliberati i lavori di ristrutturazione del condominio. Noi figli, che comunque non conviviamo con nostra madre, vorremmo sapere se, pagando tutte le spese, potremmo andare poi a recuperarne il 50% dall’Irpef nei prossimi 10 anni. Inoltre, sempre sostenendo noi le spese, laddove nostra madre venisse a mancare, potremmo comunque locare l’immobile o dovremmo lasciarlo a disposizione?

In quanto comproprietari con la madre, i richiedenti potranno, sostenendo loro le spese, godere della detrazione sui lavori condominiali. La detrazione durerebbe quindi 10 anni, come avviene di norma. Inoltre, sostenendo sempre loro le spese, nel momento in cui la madre venisse a mancare, potrebbero comunque affittare o vendere l’immobile continuando a godere della detrazione del 50%.

Per l’esattezza, a partire dal 1° gennaio 2012, l’ottavo comma dell’articolo 4 del dl 201/2011 ha disposto che “in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di ristrutturazione, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica della stessa unità immobiliare”.

Di conseguenza, qualora nell’atto di vendita fosse specificata, previo accordo con l’acquirente, la volontà del venditore (nella fattispecie i fratelli) di continuare a godere delle quote di detrazione non ancora applicate, il beneficio continuerà a essere accordato al venditore stesso; se invece al momento della vendita non sarà siglato nessun accordo, e quindi non verrà indicato nulla sull’atto di cessione, la detrazione restante verrà trasferita automaticamente all’acquirente.

Per informazioni: www.caf.acli.it