No, in relazione alle spese di affitto erogate e/o rimborsate dal datore di lavoro ai dipendenti neoassunti nel 2025, con un reddito da lavoro non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente alla data di assunzione, e che abbiano trasferito la residenza nel Comune della sede di lavoro distante più di 100 km dal Comune di precedente residenza, non è possibile beneficiare della detrazione prevista sui canoni di locazione. In pratica la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 un regime transitorio di esenzione fiscale per i primi due anni dalla data di assunzione sulle somme erogate direttamente (o rimborsate) dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione delle abitazioni prese dai medesimi lavoratori. Queste somme, quindi, non facendo reddito ai fini Irpef nel limite di 5.000 euro annui in virtù del regime di esenzione fiscale, non possono al tempo stesso essere anche oggetto di detrazione (per assistenza sul 730/2026 ci si può rivolgere a CAF ACLI).
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