Equilibrio di genere nei Consigli regionali: è legge

Il 3 febbraio 2016 la Camera dei Deputati ha votato in via definitiva la proposta di legge che prevede l’equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei Consigli regionali.

La norma approvata (C. 3297) è in continuità con i provvedimenti approvati dal Parlamento nel corso delle due ultime legislature per promuovere l’equilibrio di genere nelle assemblee elettive a livello locale (L. 215/2012) europeo (L. 65/2014) e nazionale (L. 52/2015) per le elezioni alla Camera, il cd. Italicum che avrà applicazione a partire dal 1° luglio 2016), e interviene sulla legge n. 165/2004 che stabilisce i principi fondamentali ai quali le Regioni devono attenersi nella disciplina del proprio sistema elettorale.

Se attualmente la normativa si limitava al principio che prevede la «promozione della parità tra uomini e donne nell’accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l’accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive», con le modifiche introdotte si introducono specifiche misure da declinare in base ai diversi sistemi elettorali regionali.

In caso di leggi elettorali regionali che prevedono l’espressione di preferenze i candidati in lista dello stesso sesso non devono essere più del 60% del totale e devono potersi esprimere almeno due preferenze, una delle quali riservata a un candidato di sesso diverso. In caso contrario è valida solo la prima preferenza e le successive sono annullate.

In caso di liste bloccate, la legge elettorale deve prevedere l’alternanza tra candidati di sesso diverso e i candidati di un genere non devono eccedere il 60% del totale.

Infine, qualora siano previsti collegi uninominali, tra le candidature presentate sotto lo stesso simbolo i rappresentanti di un genere non devono essere più del 60% del totale. Attualmente, nessuno dei sistemi elettorali adottati in Italia prevede collegi uninominali.

Tali disposizioni non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome che, comunque, in base alla legge costituzionale n. 2 del 2001, hanno l’obbligo di «promuovere condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali».

La norma recentemente approvata nasce dalla constatazione che i vigenti meccanismi elettorali regionali non garantiscono una significativa presenza femminile nelle assemblee elettive.

In tale ambito, infatti, le donne rappresentano solo 17,7% del totale (rispetto al 31% del livello nazionale) e sono appena sei le Regioni in cui le consigliere sono più del 20%. Chiaramente esistono nette differenze tra una regione e l’altra. In particolare, si è riscontrato che laddove è adottato un sistema elettorale che prevede l’espressione di preferenze, le quote di lista da sole non incidono in modo significativo sulla presenza femminile nei Consigli. Al contrario, nelle Regioni in cui si adotta la “doppia preferenza di genere” le donne sono più numerose (Emilia-Romagna 34,7%, Toscana 27,5% e Campania 22%). L’unica eccezione è rappresentata dall’Umbria, dove pur vigendo la doppia preferenza di genere, la presenza femminile è piuttosto contenuta (15%). La stessa percentuale si riscontra in Molise, mentre scende al 14,7% in Valle d’Aosta, al 10% in Puglia, al 6,8% in Sardegna, al 3,4% in Abruzzo. Fanalini di coda la Calabria, con una sola donna in Consiglio e la Basilicata, in cui non c’è alcuna rappresentanza femminile. Non a caso, nella Regione Calabria esiste un meccanismo molto blando (è semplicemente richiesta la presenza di entrambi i generi nelle liste), mentre in Basilicata non è previsto alcun meccanismo d’incentivazione per la rappresentanza di genere. In tutti i casi, l’Italia è ancora ben lontana dalla soglia del 40%, percentuale al di sotto della quale non è possibile percepire una “presenza di genere” nelle pratiche politiche.

Peraltro, in vista della conclusione dell’iter della riforma costituzionale, la presenza femminile nei Consigli regionali potrebbe avere ricadute negative sull’equilibrio del nuovo Senato, che come è noto dovrebbe essere eletto e composto dai membri delle Assemblee legislative regionali.