Il “bonus mobili” non è mai trasferibile

Vorrei sapere se il contribuente che vende un appartamento, avendo prima sostenuto delle spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, può continuare a beneficiare della detrazione, oppure se le quote non ancora fruite debbano essere trasferite all’acquirente. Preciso che nell’atto di vendita è esplicitamente dichiarato che “la parte acquirente potrà avvalersi dell’intera detrazione non ancora utilizzata relativa ai lavori di manutenzione straordinaria”, ma non viene fatto alcun riferimento al bonus mobili.

Il contribuente che vende non solo può, ma deve continuare a fruire delle quote di Bonus mobili non ancora fruite. Perché? Nella Circolare 17/e del 24 aprile 2015 l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che “il bonus mobili, seppure presupponga la fruizione della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, è comunque una detrazione da questa autonoma, con proprie norme sul limite di spesa e sulla ripartizione in dieci rate della detrazione stessa, che non prevedono il trasferimento della detrazione”. Per l’esattezza l’Agenzia ha dato questa risposta in riferimento a un caso di eredità, ma tale regola va comunque applicata in generale, cioè il bonus mobili non è trasferibile per definizione, a prescindere dai casi.

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