In linea generale, vanno indicati in dichiarazione gli stipendi percepiti all’estero da contribuenti residenti in Italia. Deve trattarsi di stipendi prodotti in un paese estero con il quale non esiste una convenzione contro le doppie imposizioni, con il quale esiste una convenzione contro le doppie imposizioni che assoggetta tali redditi a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero o con il quale esiste una convenzione che prevede l’esclusiva tassazione in Italia. Nei primi due casi il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, nell’ultimo caso, se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, ha diritto al rimborso delle imposte pagate all’estero (per assistenza specifica sul 730/2026 ci si può rivolgere a CAF ACLI).
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