Patronato Acli, pensioni 2024: conferme e possibili cambiamenti normativi

pensioni 2024

Attualmente nella Legge di Bilancio 2024, oggetto di discussione in Parlamento, i cambiamenti proposti riguardano, in tema di previdenza, la pensione di vecchiaia del sistema contributivo e alcune tipologie di pensionamento anticipato.

Prima di esaminare le novità in corso di valutazione, vediamo anche quali tipologie di prestazioni sono confermate o almeno dovrebbero non subire variazioni dal 1° gennaio 2024.

Va sottolineato che, al momento della pubblicazione di queste informazioni (18 dicembre 2024), il testo normativo è ancora in fase di discussione e non è stato promulgato come legge. Di conseguenza, le informazioni fornite intendono offrire un quadro generale senza pretesa di esaustività e completezza.

 

CONFERME 2024

 

Pensione di Vecchiaia e Anticipata (Legge Fornero)

A partire dal 1° gennaio 2024 resteranno invariate le tipologie di uscita per pensionamento in via generale previste dalla Legge Fornero, tutt’ora in vigore:

  • pensione di Vecchiaia a 67 anni di età ed almeno 20 anni di contributi;
  • pensione Anticipata, a prescindere dall’età anagrafica, con 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

 

I diritti acquisiti con la Quota 100, 102 o 103

Chi ha maturato i requisiti per Quota 100 (62 anni di età e 38 di contribuzione) entro il 31 dicembre 2021, Quota 102 (64 anni di età e 38 di contribuzione) entro il 31 dicembre 2022, e Quota 103 (62 anni di età e 41 di contribuzione) entro il 31 dicembre 2023, mantiene la possibilità di andare in pensione anche negli anni successivi rispetto a quello di maturazione del diritto.

 

ATTUALMENTE IN DISCUSSIONE

 

Pensione di vecchiaia contributiva

Lavoratori con primo contributo successivo al 31/12/1995

Per effetto del DDL Bilancio dal 2024, in discussione, i requisiti varierebbero nel seguente modo:

  • 67 anni di età (aumentabili nel futuro per adeguamento alle aspettative di vita);
  • 20 anni di contribuzione;
  • importo minimo della pensione non inferiore a quello dell’Assegno sociale INPS (€ 507 per il 2023). Fino al 2023, l’importo soglia richiesto è pari a 1,5 volte l’Assegno sociale INPS (€ 760,50).

 

Pensione anticipata contributiva

Lavoratori con primo contributo successivo al 31/12/1995

Per effetto del DDL Bilancio dal 2024, in discussione, i requisiti varierebbero nel seguente modo:

  • 64 anni di età (aumentabili nel futuro per adeguamento alle aspettative di vita);
  • 20 anni di contribuzione (aumentabili nel futuro per adeguamento alle aspettative di vita);
  • importo minimo della pensione non inferiore 3 volte l’Assegno sociale INPS (€ 1.521 per il 2023). L’importo soglia è abbassato a 2,8 l’Assegno sociale INPS per donne con 1 figlio (€ 1.419,60 per il 2023), e a 2,6 l’Assegno sociale INPS per donne con 2 o più figli (€ 1.318,2 per il 2023). Fino al 2023, l’importo soglia richiesto è unico per tutti i lavoratori e pari a 2,8 volte l’Assegno sociale INPS (€ 1.419,60);
  • decorrenza della pensione trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione del diritto;
  • importo massimo erogabile, fino al compimento dell’età per la vecchiaia, non superiore a 5 volte il trattamento minimo Inps (€ 2.839,7 per il 2023).

 

Ape sociale

Per effetto del DDL Bilancio dal 2024, in discussione, i requisiti varierebbero nel seguente modo:

  • 63 anni e 5 mesi di età;
  • appartenenza ad almeno una delle seguenti categorie svantaggiate: disoccupati che abbiano terminato la NASpI, invalidi civili in misura pari ad almeno il 74%, caregiver da almeno 6 mesi, dipendenti che svolgono attività lavorative “gravose”;
  • 30 anni di contribuzione (36 per i lavori gravosi);
  • la prestazione è cumulabile con redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite di € 5.000 annui. Fino al 2023, la normativa prevede una cumulabilità con redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e con redditi da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.

 

Opzione donna

Per effetto del DDL Bilancio dal 2024, in discussione, i requisiti varierebbero nel seguente modo:

  • 61 anni di età (ridotti a 60 in presenza di 1 figlio, e 59 in presenza di almeno 2 figli), rispetto al 2023, pertanto, il requisito anagrafico è stato innalzato di un anno;
  • 35 anni di contribuzione;
  • appartenenza ad almeno una delle seguenti categorie svantaggiate: invalidi civili in misura pari ad almeno al 74%, caregiver da almeno 6 mesi, lavoratrice licenziale o dipendenti da imprese in crisi;
  • calcolo interamente contributivo.

 

Quota 103

Per effetto del DDL Bilancio dal 2024, in discussione, i requisiti varierebbero nel seguente modo:

  • 62 anni di età;
  • 41 anni di contribuzione;
  • calcolo interamente contributivo;
  • massimale di importo erogabile, fino al compimento dell’età per la vecchiaia, non superiore a 4 volte il trattamento minimo Inps (€ 2.271,76 per il 2023). Fino al 2023, il massimale di importo erogabile è pari a 5 volte il trattamento minimo Inps (€ 2.839,7);
  • totale incumulabilità con redditi da lavoro (eccezion fatta per il lavoro autonomo occasionale nel limite di 5mila euro annui;
  • prima decorrenza differita di 7 mesi o 9 mesi dal diritto a seconda della natura giuridica privata o pubblica dell’ultimo datore di lavoro.

 

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