Patronato: Sono un pensionato, ho diritto al riconoscimento della malattia professionale?

D: Sono un ex operaio in fabbrica, in pensione da pochi mesi. Dopo una visita, il mio medico curante mi ha riscontrato una serie di patologie dovute ai tanti anni passati in piedi alla catena di montaggio. E’ possibile ottenere il riconoscimento di malattia professionale anche dopo il pensionamento?

R: La risposta in generale è sì, seppure prestando attenzione a quanto prevede la norma che differenzia tra malattia tabellata e malattia non tabellata, di cui ti spiegheremo in dettaglio a breve. Intanto ti raccontiamo la storia a lieto fine di Antonio, in pensione dal 2020 dopo 42 anni e 10 mesi di lavoro come falegname.
Nei primi anni Antonio ha lavorato come dipendente e poi, per oltre 35 anni, come artigiano autonomo. Una volta in pensione ha deciso di dedicare più tempo alla mia salute e ad una serie di “acciacchi”: si è quindi presentato nei nostri uffici del Patronato ACLI  per inoltrare una domanda di invalidità civile, soprattutto per le agevolazioni legate alle protesi acustiche.
Il certificato medico, oltre alla sordità, riportava anche altre patologie, tra cui due ernie e un’asma bronchiale allergica, guarda caso al legno. Abbiamo spiegato ad Antonio che, probabilmente, le sue problematiche di salute erano dovute al tipo di lavoro che aveva svolto per così tanti anni e quindi gli abbiamo consigliato di inoltrare la domanda di riconoscimento di malattia professionale.
Antonio ha seguito il consiglio e con la nostra assistenza ha presentato la richiesta all’Inail. L’Istituto gli ha riconosciuto una rendita con una percentuale del 35%, per un importo mensile pari a 612,00 euro, prestazione esente da imposizione fiscale.
Anche dopo il pensionamento è dunque possibile richiedere il riconoscimento di una patologia come malattia professionale, ma bisogna prestare attenzione ad un aspetto importante: la normativa distingue tra malattie professionali tabellate e non tabellate.
Per quelle tabellate il riconoscimento è “agevolato”, nel senso che è presunto per legge nel momento in cui sussistono tre elementi: la patologia, il tipo di lavorazione indicata nella tabella e un tempo massimo di insorgenza dalla cessazione dell’attività lavorativa.
In caso di malattia professionale non tabellata – quindi non compresa nelle tabelle di riferimento -, l’onere della prova è a carico del lavoratore e quindi non sono previste tempistiche particolari. Si tratta di un percorso più complesso, pertanto il consiglio è sempre quello di provvedere alle richieste nel più breve tempo possibile.
Se ritieni di avere delle patologie derivate dal lavoro che svolgi o hai svolto, se vuoi sapere se la tua malattia professionale rientra nelle “tabellate” o “non tabellate”, puoi rivolgerti per tutti gli approfondimenti necessari agli operatori e ai consulenti medico-legali convenzionati con il Patronato ACLI.