Residenza estera, reddito italiano: stesse detrazioni

Sono un cittadino europeo non residente in Italia, posso comunque usufruire delle detrazioni sui familiari a carico?

In teoria sì, a determinate condizioni. A una domanda come questa, fino a un paio di anni fa non sarebbe stato possibile rispondere con un sì. La modifica, però, intervenuta con l’aggiunta del comma 3-bis all’articolo 24 del Tuir (comma introdotto con l’approvazione della Legge 161 del 30 ottobre 2014) ha ribaltato, in parte, la questione.

 

Perché solo in parte? Il comma 3-bis introduce infatti una deroga a quelle che sono, generalmente, le disposizioni valide per i cittadini residenti all’estero che però lavorano, e quindi producono reddito, in Italia. Tale deroga, quindi, opera esclusivamente “nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni”.

Nella sostanza, se per i residenti all’estero, in linea generale, è valido il principio secondo cui dal reddito imponibile si deducono solo determinati oneri e dall’imposta lorda non possono essere detratti i carichi familiari (e qui veniamo appunto alla domanda posta all’inizio), per i residenti all’estero, invece, provenienti dagli stati Ue o facenti parte dello Spazio economico europeo l’imposta dovuta “è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 (del Tuir, ndr) a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza”.

In tal caso, l’espressione “sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23” significa che per questa specifica categoria di contribuenti (i cosiddetti “non residenti Schumacker”), il reddito, l’imposta – e quindi anche gli sgravi, sotto forma di deduzioni e detrazioni -, vengono calcolati nello stesso identico modo che per i normali cittadini fiscalmente residenti in Italia.

La ragione per cui gli europei godono di questo trattamento di favore si deve alla stessa normativa Ue (articolo 7 della Legge europea 2013-bis) recepita dall’Italia a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 (con effetto, quindi, nelle dichiarazioni 2015). Si tratta, in sintesi, di una completa equiparazione a livello di trattamento fiscale fra cittadini italiani e cittadini europei non residenti in Italia che però producono in Italia il 75% del loro reddito.

Ai fini, allora, del riconoscimento degli oneri deducibili e delle detrazioni da parte dei sostituti d’imposta, queste persone sono tenute ad attestare – mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – i seguenti elementi:

lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;

di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo d’imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;

di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;

i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione di cui all’art. 12 Tuir;

che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo d’imposta, non superiore a 2.840,51 euro.

Per informazioni: www.caf.acli.it