CAF ACLI: Bonus ristrutturazioni, prorogata al 1° aprile la comunicazione all’ENEA

D: Io e mia moglie abbiamo effettuato nel 2018 interventi edili che però comportano anche un risparmio energetico. I lavori li abbiamo realizzati in una casa che possediamo al 50% ma che non è la nostra abitazione principale. Purtroppo non abbiamo inviato nei tempi indicati la scheda all’ENEA, ma a quanto ci risulta è stata data una proroga, o sbaglio?

R: La informiamo innanzitutto che le detrazioni sui lavori che si fanno in casa valgono anche per i fabbricati che non sono abitazione principale. Detto questo, fortunatamente per i ritardatari, la scadenza dell’avviso all’ENEA ai fini del Bonus Ristrutturazioni relativo all’anno 2018 è stata in effetti posticipata di 39 giorni.
Il termine, fissato in origine per il 19 febbraio, era stato prima prorogato di 48 ore, quindi al 21 febbraio; in seguito, nella stessa giornata del 21, è arrivata dall’ENEA la comunicazione di un ulteriore slittamento – questa volta considerevole – al 1° aprile.
Da notare però che questa scadenza riguarda i soli lavori ultimati tra il 1° gennaio e il 21 novembre 2018, per i quali il calcolo dei 90 giorni canonici entro cui inviare la scheda ENEA sarebbe appunto scaduto il 19 febbraio 2019. Tuttavia, a seguito di una momentanea indisponibilità del sito ENEA verificatasi nei giorni antecedenti il 19, era stato deciso di concedere due giorni in più ai contribuenti coinvolti. Due giorni che poi sono diventati addirittura 39, visto che dalla mini-proroga al 21 febbraio si è passati alla maxi-proroga fino ad aprile.
Bisogna tenere presente che, come viene ricordato su FiscoOggi.it, canale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, “nulla deve essere trasmesso al sito ENEA in caso di ristrutturazioni che non comportano risparmio energetico”. Infatti dallo scorso anno la normativa sul bonus ristrutturazioni ha subìto un’importante modifica in merito a determinate tipologie di lavori.
Per maggiore chiarezza vi indichiamo gli interventi detraibili con la formula del 50% per i quali, a partire dal 1° gennaio 2018, vi è anche l’obbligo di comunicazione all’ENEA:

  • riduzione della trasmittanza termica delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
  • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate, o coperture, che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
  • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
  • riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
  • installazione di collettori solari, solare termico, per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
  • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sistemi ibridi, come caldaia a condensazione e pompa di calore, ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • microcogeneratori (Pe<50kWe);
  • scaldacqua a pompa di calore;
  • generatori di calore a biomassa;
  • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
  • installazione di sistemi di termoregolazione e “building automation”, ovvero quegli interventi e dispositivi innovativi che rendono le nostre case più efficienti ed ecologiche a livello di consumi;
  • installazione di impianti fotovoltaici.