Sì, le spese sostenute per i servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi ai sensi della Legge 381/1970 possono essere portate in detrazione laddove riguardino soggetti minorati sensoriali dell’udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, “purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio”. Per fruire della detrazione i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato ed è necessario che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento cosiddetti “tracciabili”.
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