CAF ACLI: imposta IVIE sugli immobili all’estero, quando si ha diritto all’esenzione?

D: Mi è stato proposto l’acquisto di un piccolo appartamento in Croazia come seconda casa, ma prima di decidere vorrei chiarirmi un dubbio. Se il valore dell’appartamento supererà i 26.381 euro avrei diritto, per il calcolo IVIE, alla detrazione di 200 euro? Oppure superata quella soglia di valore, l’IVIE va pagata per intero?

R: Bisogna chiarire un paio di punti. Un conto è la detrazione, un conto è la soglia di esenzione. La detrazione è praticamente il credito d’imposta equivalente all’importo dell’eventuale tassa patrimoniale già versata nello Stato estero, in questo caso la Croazia, in cui è situato l’immobile. In sostanza, dall’Ivie dovuta in Italia si andrebbe a scontare l’eventuale imposta patrimoniale già pagata in Croazia nel medesimo anno.

Quella a cui invece fa riferimento il richiedente è la soglia di esenzione dell’Ivie, considerando l’aliquota del 7,6 per mille. Ovvero: il versamento Ivie non è dovuto se l’importo della tassa non supera – complessivamente – i 200 euro.

Detto altrimenti, esiste una soglia di esenzione dal versamento per gli immobili il cui valore complessivo non superi euro 26.381 (infatti il 7,6 per mille di 26.381 euro equivale appunto a 200 euro).

In tal caso il contribuente non è tenuto neppure ad indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando però l’obbligo di compilazione del modulo RW.

L’Ivie va pagata invece per intero se la soglia dei 26.381 euro viene superata.