Canone Rai: Lo studente fuori sede non paga

Sono uno studente fuori sede che vive in affitto in un appartamento dov’è presente un televisore. Faccio però ancora parte della stessa famiglia anagrafica dei miei genitori, che già pagano il canone tv. Devo pagarlo anch’io?

No. Lo studente fuori sede, che sia tutt’ora residente con la famiglia d’origine, non è tenuto al versamento del canone Rai. Su questo argomento negli ultimi mesi si sono susseguiti dubbi e domande d’ogni genere. Fra questi, ad esempio, troviamo l’equivoco ricorrente di associare, erroneamente, l’addebito del canone in base alla titolarità dell’immobile, ossia soltanto se si è possessori dell’immobile dove si risiede.

Niente di più sbagliato. Il canone tv non segue il possesso dell’immobile, ma semplicemente la residenza anagrafica del nucleo familiare e ovviamente la titolarità dell’utenza. Sono questi, dunque, gli elementi alla base dell’addebito, e non il fatto di essere proprietari o meno della casa. Se ad esempio una coppia sposata è residente nell’appartamento di proprietà dei genitori della moglie, ma l’utenza elettrica è intestata al marito, sarà comunque il marito a dover pagare il canone. Idem per il figlio intestatario della bolletta e comodatario dell’immobile posseduto da uno dei genitori: anche se non possessore dell’appartamento, il canone dovrà pagarlo lui.

Per capire il meccanismo bisogna tenere a mente quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2016, vale a dire: il canone è dovuto una sola volta per ciascun nucleo familiare in relazione alla fornitura elettrica dell’immobile ove si è stabilita la residenza anagrafica. In altri termini, ciascun nucleo versa un solo canone. Ecco perché, proprio per evitare addebiti multipli, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito i moduli ai fini dell’esenzione sulle utenze intestate a determinati soggetti facenti parte di nuclei per i quali il canone è già dovuto da altri membri e su altre abitazioni. La casistica degli studenti fuori sede può esserne appunto un esempio.

Ipotizziamo allora la situazione in cui uno studente, trasferitosi per motivi di studio, abbia comunque mantenuto la propria residenza nell’abitazione del nucleo d’origine (quello della famiglia). Dove vive possiede un apparecchio televisivo. In ogni caso questo studente non dovrà pagare alcun canone per la semplice ragione di far parte ancora del nucleo d’origine, ma a seconda di come sia intestata l’utenza dell’appartamento ove si è trasferito cambierà il modo di comportarsi.

In particolare, qualora l’utenza fosse intestata allo studente, servirebbe comunque l’invio della dichiarazione di non addebito appunto per certificare che lo studente fa parte di un nucleo che già versa il canone per un’altra abitazione; se invece la bolletta non fosse intestata allo studente, non servirebbe nemmeno la comunicazione di non addebito, in quanto, non essendo lo studente né residente nell’appartamento né intestatario della bolletta, verrebbero meno alla radice le condizioni di versamento.

Per informazioni: www.caf.acli.it