D: Sono un lavoratore dipendente di 50 anni rimasto vedovo lo scorso settembre, con a carico due figli maggiorenni ancora studenti. Ho letto che la pensione di reversibilità deve essere ridotta secondo i miei redditi personali. Vale in ogni caso?
R. La “riforma Dini” del 1995 (legge 335/1995) ha previsto una parziale cumulabilità della pensione ai superstiti con redditi personali. Tali riduzioni, però, non si applicano se tra i contitolari della prestazione ci sono figli minori, figli maggiorenni studenti o inabili, che vivono soli o con il coniuge superstite. Pertanto, finché lei risulterà contitolare della pensione con i suoi figli, l’applicazione della trattenuta è esclusa.
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