Bonus ristrutturazione: Trasferibilità a eredi

Ho ereditato un immobile sul quale era in corso una detrazione fiscale per lavori di ristrutturazione. Il de cuius è deceduto a ottobre 2016. Nel giugno 2017 ho presentato la dichiarazione dei redditi per il de cuius, a cui non è stato accreditato il recupero della rata 2016. Aveva o non aveva diritto il de cuius al recupero della rata 2016? E questa mi può essere accreditata in eredità?

È normale che alla persona deceduta nell’ottobre 2016 non sia stata accreditata la rata del bonus relativa al 2016, perché quando avviene il trasferimento mortis causa dell’immobile, automaticamente anche le rate residue, quindi a decorrere dalla rata relativa all’anno in cui si è verificato il decesso, vengono trasferite all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Ciò significa che la detrazione compete a chi può disporre concretamente dell’immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale. Nel caso specifico, se il richiedente è l’unico erede e può disporre direttamente dell’immobile, cioè se l’immobile è vuoto o il richiedente ci abita, a partire dal 2016, quindi dalla dichiarazione 2017, egli ha diritto ad ereditare le quote rateali residue non godute dal de cuius fino alla naturale scadenza del bonus.

Facciamo presente che la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Quindi, se il richiedente venderà/affitterà o darà in comodato l’immobile, non potendone più disporre direttamente prima di esaurire le rate residue del bonus, perderà il diritto a detrarre le rate medesime.

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