D: Avendo svolto lavoro privato in Canada, oggi riscuoto una pensione canadese di importo inferiore a 10.000 euro. Vorrei sapere se è corretta l’interpretazione che tale pensione è imponibile solo in Italia.
R: Per la tassazione delle pensioni estere corrisposte a una persona residente in Italia, bisogna far riferimento alle convenzioni contro le doppie imposizioni eventualmente in vigore tra due Stati, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Per quanto riguarda la convenzione tra Italia e Canada, consultabile sul sito del Dipartimento delle Finanze nella pagina dedicata alle “Convenzioni per evitare le doppie imposizioni”, è previsto che sia le pensioni pubbliche che quelle private sono tassate solo nel paese di residenza (articolo 18), quando il loro ammontare non supera l’importo più elevato tra 12.000 dollari canadesi o l’equivalente in euro.
Se viene superato questo limite le pensioni sono tassabili sia in Italia che in Canada, e in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada in via definitiva. Invece, come riportano le stesse istruzioni al modello Redditi Pf 2020, quando si tratta di pensioni canadesi “di sicurezza sociale”, per esempio la pensione OAS (Old Age Security), le stesse sono tassabili esclusivamente in Canada.